Senza Filtro - “Il futuro dell’agricoltura europea: prodotti di qualità nel rispetto della biodiversità e della salute dei coltivatori e dei consumatori”. Lo stabilisce già nel 1988 la Commissione Europea con il documento “Il futuro del mondo rurale” che ha ispirato la riforma dei fondi strutturali. Questo documento riconosce la necessità di una strategia di sviluppo integrato in grado di riconoscere il ruolo multifunzionale dell’agricoltura e l’importanza di mantenere un ambiente rurale vivo e sano. Solo un’agricoltura integrata, infatti, è riconosciuta motivo di vitalità economico-sociale, di corretta gestione del territorio e di tutela dell’ambiente nelle aree rurali.
Il Regolamento sullo sviluppo rurale è stato definitivamente approvato il 17 maggio 1999 (Reg. CE n.1257/1999) e il suo regolamento applicativo è stato emanato dalla Commissione il 23 luglio 1999 (Reg. CE n.1750/1999). Il regolamento 1257/99 individua 9 tipologie di interventi ammissibili, tra cui: misure per zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali e misure di carattere agroambientale. Per entrambi gli interventi gli aiuti possono essere concessi a patto che vengano rispettate alcune condizioni, tra cui l’utilizzo di buone pratiche agricole rispondenti alle esigenze di tutela dell’ambiente e conservazione dello spazio naturale.
Detto questo risulta del tutto fuorviante e sterile la polemica destinata a generare preoccupazioni per inesistenti vincoli all’argicoltura derivanti dall’istituzione dei siti di importanza comunitaria (Sic) o delle zone di protezione speciale (Zps).
Ciò che è stato fatto fino ad oggi dalla giunta Marrazzo, nella realtà, è quello di aver finalmente sbloccato una situazione economicamente dannosa per tutti i cittadini del Lazio.
A causa, infatti, dell’inadempienza della giunta precedente e dell’ancora attuale ministero per l’Ambiente l’Italia - e il Lazio con essa si è vista comminare dall’Unione Europea sanzioni di ben 100.000 euro giornaliere per la mancata individuazione delle aree destinate a protezione speciale nei tempi concordati in sede comunitaria.
In secondo luogo i Sic e le Zps sono individuate da schede specifiche in cui si definiscono gli habitat e le specie presenti e per cui devono essere attivate adeguate misure di gestione e di conservazione. Fra gli habitat prioritari si hanno la macchia mediterranea, la sughereta o il feruleto, ma non i seminativi. Specie di fauna protette sono i rapaci diurni, tutti i serpenti, gli anfibi, ecc.
Di fatto le limitazioni alla pratica agricola riguardano lo spandimento di insetticidi e biocidi non autorizzati, bruciare e tagliare le siepi e la vegetazione degli incolti, interrare fossi e stagni, abbattere boschi e dissodare macchie: tutte pratiche già vietate da norme nazionali a tutela del suolo e dell’ambiente.
Per quanto riguarda la concessione all’attività venatoria, essendo tale pratica inserita fra le attività di grande impatto sugli habitat e sulle specie, per svolgersi nelle aree di protezione speciale o nei Sic necessita di essere sottoposta a valutazione di incidenza prima di poterla dichiarare eventualmente vietata o limitata in quell’area.
Christiana Soccini
Verdi per la Pace di Tarquinia