- “Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato”
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), detta disposizioni relative agli
aspetti formativi dell’apprendistato, anche al fine di favorire l’occupabilità dei
giovani, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo e
rafforzare l’integrazione tra formazione e lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano, in particolare, la formazione
concernente:
a) l’apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione, di cui all’articolo 49 del d.lgs. 276/2003;
b) l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione, di cui all’articolo 50 del d.lgs. 276/2003.
3. La disciplina della formazione nell’apprendistato professionalizzante di cui
alla presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 14, è immediatamente
operativa nei soli settori produttivi per i quali è intervenuta la contrattazione
collettiva.
Art. 2
(Definizione dei profili formativi)
1. Per profilo formativo si intende l’insieme degli obiettivi e degli standard
formativi relativi ai profili professionali.
2. I profili formativi attinenti all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello regionale, sulla base dei profili professionali individuati
nell’ambito del Repertorio regionale dei profili professionali e formativi, adottato nel
rispetto del Repertorio delle professioni, di cui all’articolo 52 del d.lgs. 276/2003 e dei
contratti collettivi di categoria.
3. I profili formativi attinenti all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera b), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di accordi
con le istituzioni scolastiche, formative e/o le università che rilasciano il titolo oggetto
del contratto, d’intesa con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro.
Art. 3
(Piano formativo individuale generale)
1. La formazione in apprendistato è svolta secondo un piano formativo
individuale generale predisposto dall’impresa in relazione al profilo formativo di
riferimento, sulla base del modello adottato dalla struttura regionale competente per
materia. Tale piano, sottoscritto dall’apprendista, costituisce parte integrante del
contratto di apprendistato.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede il percorso della formazione formale e
non formale che l’apprendista deve seguire durante la vigenza del contratto, tenuto
conto della valutazione delle competenze già possedute. Tale percorso deve essere
coerente con il profilo formativo di riferimento.
3. Alla comunicazione di assunzione dell’apprendista inoltrata al competente
Centro per l’impiego, ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e
successive modificazioni, va allegato il parere di conformità rilasciato dall’Ente
bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla
Commissione provinciale prevista dall’articolo 20 della legge regionale 7 agosto
1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche
attive per il lavoro), nel rispetto dei criteri disciplinati dal regolamento di cui
all’articolo 13, acquisito il parere della Commissione regionale di concertazione per il
lavoro e del Comitato istituzionale regionale istituiti, rispettivamente, dall’articolo 7 e
dall’articolo 8 della citata 1.r. 38/1998.
Art. 4
(Piano formativo individuale di dettaglio)
1. Il piano formativo individuale generale, al fine di consentire una più efficace
progettazione del percorso formativo dell’apprendista, viene articolato in un piano
formativo individuale di dettaglio, da aggiornare ogni anno, che specifica contenuti,
tempi e luoghi della formazione formale.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto entro sessanta giorni dalla stipula
del contratto di apprendistato dall’impresa, che a tal fine può avvalersi dell’assistenza
di strutture appositamente individuate dalla Regione; tale piano, sottoscritto
dall’apprendista, viene allegato al contratto di apprendistato.
Art. 5
(Definizione della formazione formale e soggetti erogatori)
1. Per formazione formale si intende quella:
a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
b) attuata mediante una specifica progettazione;
c) con esiti verificabili e certificabili;
d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.
2. La formazione formale è svolta prevalentemente all’esterno dell’impresa
nell’ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e dei centri di
formazione accreditati; può essere, altresì, svolta all’interno delle imprese con
capacità formativa, purché in luoghi non destinati alla produzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 49, comma 5, lettera b), del
d.lgs. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, devono avere
la disponibilità di:
a) locali, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di
riferimento e conformi alle normative vigenti;
b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi
formativi del profilo di riferimento;
c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 13 sono disciplinate ulteriori modalità
di svolgimento della formazione formale, il rilascio della dichiarazione di possesso
della capacità formativa delle imprese, nonché i requisiti di cui al comma 3.
Art. 6
(Monte ore di formazione)
1. Per la formazione inerente all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), il monte ore di formazione formale è determinato in almeno 120 ore annue,
articolate in contenuti di base e tecnico-professionali tra cui elementi di normativa in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Per la formazione inerente all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera b), il monte ore è determinato con deliberazione della Giunta regionale, previo
accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le
altre istituzioni scolastiche o formative coinvolte nei percorsi di apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o di un titolo di alta qualificazione.
Art. 7
(Piano annuale dell’offerta formativa)
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere gli interventi di formazione
inerenti all’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e di assicurarne
la qualità e la diffusione adotta, annualmente, in collaborazione con le Province, un
piano per l’offerta formativa, di seguito denominato piano, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello regionale e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento
privato.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare, contiene indirizzi in merito:
a) all’integrazione dei sistemi formativi;
b) alla predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e
metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti
delle strutture formative accreditate;
c) al monitoraggio e alla valutazione della formazione in apprendistato sul
territorio regionale;
d) all’elevamento del monte ore annuo di formazione formale in relazione
alle esigenze delle imprese e dei giovani e alla capacità di offerta del
sistema formativo;
e) all’individuazione di risorse comunitarie da destinare allo sviluppo della
componente formativa dei percorsi di apprendistato di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a) e b).
Art. 8
(Definizione della formazione non formale)
1. Per formazione non formale si intende la formazione:
a) attuata per affiancamento in contesto produttivo o di lavoro, sotto la
guida e il coordinamento di un tutore aziendale;
b) organizzata per obiettivi;
c) tesa a conseguire l’apprendimento di abilità tecnico-operative e, con
riferimento all’apprendistato di alta formazione, di conoscenze culturaliscientifiche,
definite nei piani formativi individuali;
d) impartita nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.
Art. 9
(Certificazione dei risultati della formazione e registrazione nel libretto
formativo)
1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale,
l’apprendista consegue:
a) nell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), l’attestazione
delle competenze da parte dell’impresa e delle strutture di formazione
esterna e il riconoscimento da parte dell’impresa stessa della qualificazione
professionale valida ai fini contrattuali;
b) nell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), un diploma
di livello secondario, un titolo universitario o di alta formazione secondo
quanto previsto dagli accordi di cui all’articolo 2, comma 3.
2. Le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei
crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo o in caso di interruzione
anticipata del rapporto di lavoro, nonché le modalità per la registrazione nel libretto
formativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10
ottobre 2005, della formazione effettuata e della qualificazione conseguita, sono
disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 13, previo accordo con le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello regionale.
3. Gli apprendisti che ne fanno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami
per il conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla Regione secondo le
modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 13.
Art. 10
(Caratteristiche e formazione del tutore aziendale)
1. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso
dei seguenti requisiti :
a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che
l’apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.
2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane,
il tutore aziendale può essere il titolare dell’impresa stessa, un socio o un familiare
coadiuvante inserito nell’attività di impresa.
3. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell’apprendista per la
formazione interna all’impresa e svolge i seguenti compiti:
a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di
dettaglio;
b) affianca l’apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando
la formazione interna all’impresa;
c) favorisce l’integrazione tra la formazione esterna e quella interna
all’impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività
e quella della struttura di formazione esterna previste nel piano formativo
individuale di cui agli articoli 3 e 4;
d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite
dall’apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall’impresa.
4. Ciascun tutore aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.
5. La Regione, nell’ambito del piano di cui all’articolo 7, comma 1,
programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali al fine di consentirne
una adeguata formazione. Tale percorso formativo:
a) nell’ambito dell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), è
di almeno 16 ore e può essere erogato anche a distanza;
b) nell’ambito dell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è
determinato all’interno del piano di cui all’articolo 7.
Art. 11
(Verifica e controllo degli interventi formativi)
1. La Regione, ai fini della verifica e del controllo previsti dall’articolo 53,
comma 3, del d.lgs. 276/2003, collabora, anche attraverso intese, con le Province e
con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, in relazione
all’effettiva erogazione degli interventi formativi indicati nel piano di cui all’articolo
7.
Art. 12
(Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato)
1. La Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un
incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità rispetto al
periodo di apprendistato professionalizzante, assumono il lavoratore a tempo
indeterminato e a condizione che l’impresa applichi ai propri dipendenti il contratto
collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 13 sono disciplinate la percentuale
dell’incentivo economico di cui al comma 1 in misura inversamente proporzionale
alla durata del contratto di apprendistato, nonché le modalità di erogazione
dell’incentivo stesso.
3. L’incentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato.
4. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque
anni dalla trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i
casi di dimissioni del lavoratore o di licenziamento dello stesso per giusta causa o
giustificato motivo, o l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge
comportano la revoca del beneficio e l’obbligo di restituzione dell’incentivo di cui al
presente articolo.
Art. 13
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale di attuazione da adottare, previa concertazione
con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge si provvede in particolare a disciplinare:
a) i criteri per il rilascio del parere di conformità di cui all’articolo 3,
comma 3;
b) le ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale, il rilascio
della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese
nonché i requisiti di cui all’articolo 5, comma 4;
c) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei
crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di
cui all’articolo 9, comma 2, nonché le modalità per l’ammissione agli esami
per il conseguimento della qualifica professionale di cui allo stesso articolo,
comma 3;
d) le modalità di adeguamento alla normativa contenuta nella presente legge
delle sperimentazioni sull’apprendistato professionalizzante già avviate alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso, di cui all’articolo 14;
e) la percentuale e le modalità di erogazione dell’incentivo economico di
cui all’articolo 12.
Art. 14
(Norma transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, non
possono essere effettuate nuove assunzioni nell’ambito delle sperimentazioni
sull’apprendistato professionalizzante già avviate alla suddetta data.
2. Il regolamento di cui all’articolo 13 disciplina le modalità di adeguamento
delle sperimentazioni indicate al comma 1 alla normativa contenuta nella presente
legge.
Art. 15
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della Regione
Lazio relativo all’esercizio finanziario 2006 sono istituiti, nell’ambito dell’UPB F21, i
seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo denominato “Interventi di formazione previsti dal piano annuale
dell’offerta formativa di cui all’articolo 7”, con lo stanziamento di 5 milioni di euro;
b) capitolo denominato “Incentivi economici alle imprese previsti dall’articolo
12”, con lo stanziamento di 5 milioni di euro.
2. Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti alle somme iscritte nei
capitoli indicati al comma 1, lettere a) e b) si provvede, in termini di competenza, con
la riduzione di 10 milioni di euro dal capitolo T27501 di cui all’elenco n. 4 allegato al
bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e, in termini di cassa,
mediante la riduzione di pari importo dell’UPB T25.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.