Riceviamo e pubblichiamo - Paradossale ciò che è accaduto a Celleno durante l'ultimo Consiglio comunale.
Crediamo che solo il commissariamento sia la via d'uscita.
Venerdì scorso, a Celleno, era stato convocato il Consiglio comunale per approvare gli equilibri di bilancio. Questa scadenza è l'unica, per un ente, che deve essere tassativamente rispettata e quindi effettuata entro il 30 di settembre di ogni anno senza la possibilità di poter prevedere proroghe o slittamenti.
Il Consiglio comunale di Celleno è composto da tredici membri, compreso il sindaco, ed in questa occasione (ma sembra che ciò accada ormai da diverse sedute!) tre membri della maggioranza erano assenti.
I quattro consiglieri di minoranza, dopo aver richiesto il regolamento del Consiglio comunale ed aver verificato che Celleno non ha un regolamento approvato, hanno abbandonato l'aula chiedendo che venisse verbalizzato che l'ente, con soli sei membri presenti, non si trovava più nella condizione di potere operare e deliberare.
Qui è accaduto l'inverosimile, in soli cinque consiglieri più il sindaco si è proceduto, ugualmente, a deliberare tutti i punti iscritti all'ordine del giorno, equilibri di bilancio compresi!
Noi crediamo che il grosso equivoco sia stato determinato dalla errata interpretazione del comma 2 dell'art. 38 della legge 267 del 2000 (TUEL) il quale recita testualmente:
"Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità' per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
Il regolamento indica altresì' il numero dei consiglieri necessario per la validità' delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia."
Poiché in questo articolo si parla di un terzo dei consiglieri assegnati si è pensato, evidentemente, di essere in numero sufficiente, invece, l'art. 38 fa riferimento solo ed esclusivamente a come deve essere redatto il regolamento del consiglio comunale che deve poi essere votato, per l'adozione, dal Consiglio comunale stesso.
La risposta esatta si sarebbe trovata andando a cercare tra le norme transitorie della stessa legge 267, precisamente il comma 6 che ci dice che i Comuni, carenti di regolamento, devono fare riferimento agli articoli 125, 127 e 289 della legge n.148 del 1915 (Testo Unico dei Comuni e delle Provincie), infatti proprio l'art. 127 dice chiarissimamente che per poter deliberare il Consiglio deve avere presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Solo, eventualmente, in seconda convocazione, da effettuarsi in data diversa dalla prima, il numero dei consiglieri scende ad un terzo.
Poiché il consiglio di Celleno era stato convocato solo "in prima" e poiché Celleno non si è mai dato un regolamento consiliare, non si può che concludere che tutte le deliberazioni, prese in quella seduta, sono nulle perché il Consiglio non era legittimato ad operare.
Essendo tra le deliberazioni prese inclusa quella con la scadenza improrogabile degli equilibri di bilancio, dobbiamo concludere che la situazione si è fatta veramente ingarbugliata e di difficile soluzione.
L'intervento del prefetto difficilmente potrà non prevedere, a questo punto, il commissariamento dell'ente.
Francesco Bigiotti (Consigliere provinciale Viterbo)
Monica Cuprifi (Consigliere comunale Celleno)
Mauro Bevignani (Consigliere comunale Celleno)
Mauro Cappuccini (Consigliere comunale Celleno)
Luigi Taschini (Consigliere comunale Celleno)