PREMESSO CHE
Con DGR n. 98 del 2007 la giunta regionale ha proceduto alla rimodulazione delle quote relative alle rette giornaliere per i ricoveri nelle RSA;
Che tale rimodulazione ha comportato un aggravio di spese per gli assistiti che sono chiamati a concorrere a quota parte della retta;
In particolare, anche per le categorie più indigenti come quelle in possesso di un reddito annuale I.S.E.E. pari ad un importo non superiore a Euro 13.000,00, si prevede una quota direttamente a carico dell’assistito del 40%;
Al pagamento di tale quota dovrebbe concorrere il comune territorialmente competente che, tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi non vi destina fondi e, ove li richieda alla Regione, non riceve riscontro da parte della Giunta;
In alcuni casi, i comuni pur riconoscendo che il ricoverato non è in condizioni economiche sufficienti per effettuare il pagamento delle rette, invece di provvedervi, invita i familiari ad intervenire, anche nel caso che questi abbiano redditi annuali, anche con certificazione I.S.E.E. di poche migliaia di Euro;
Conseguentemente, alla quota a carico dell’assistito non viene in soccorso l’istituzione pubblica e, come previsto dalla normativa, viene fatto fronte con una contribuzione familiare;
Le persone assistite o, se non in grado di provvedere con i propri redditi personali, i loro familiari pagano una retta mensile piuttosto elevata che determina un aggravio non lieve al bilancio delle relative famiglie;
Gli oneri - soprattutto nel caso dell’intervento sostitutivo o integrativo dei famigliari, in considerazione della elevata caratura sociale ed etica di tale comportamento che a volte avviene in assenza di un provvedimento giudiziario, ma per un alto senso civico di solidarietà potrebbero trovare un ristoro nella deducibilità nella dichiarazione dei redditi;
L’articolo 15 comma 1 lettera c) del Testo Unico Imposte sui Redditi prevede che le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono deducibili, senza alcuna franchigia, anche se sostenute per le persone indicate nell’art.433 del codice civile, ovvero per i familiari diretti fino al quarto grado;
La Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare 95/00, ha precisato che “non è detraibile l’intera retta di ricovero ma solo la parte che riguarda le spese mediche di assistenza specifica “, interpretazione ribadita dalla circolare 10/05 per la quale, in relazione alle spese di assistenza personale per le persone non autosufficienti, la relativa deduzione “spetti anche nelle ipotesi in cui la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo, purchè i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto operante…”;
In sostanza, per detta Agenzia non è possibile portate in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica;
TUTTO CIO’ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PER CONOSCERE
Se non ritenga di intervenire al fine di emanare le necessarie disposizioni atte ad impegnare l’Assessorato alla Politiche Sociali, i Comuni e le Aziende Sanitarie, affinché le RSA indichino, nella composizione della retta a carico dei degenti, la quota relativa alle spese mediche e paramediche, deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi dei soggetti ricoverati e dei loro familiari .
Rodolfo Gigli