Riceviamo e pubblichiamo - Facendo seguito alle voci equivoche che hanno creato incertezza nei cittadini giova ribadire che la recente sentenza della Corte di Cassazione n.5447 del 09/03/07 ha ribadito che Non è obbligatorio apporre l'avviso di violazione (il bigliettino rosa) sui veicoli quando viene accertata una violazione al divieto di sosta.
Questo per conferma che il ricorso presentato dai cittadini perché si sono visti rercapitare un verbale a casa e non hanno trovato l'avviso sul veicolo Non verrà mai accolto dall'autorità competente.
Quindi, in assenza del trasgressore, (come è nei casi di divieto di sosta) l'ausiliario del traffico o l'agente di Polizia che accerta l'infrazione non è tenuto ad apporre nessun avviso sui veicoli, ma rilevare gli estremi per compilare il verbale e notificarlo alla residenza del proprietario del veicolo ovvero altro responsabile in solido.
Infatti giova ribadire che dall'avviso rosa non è ammesso ricorso. Il ricorso può essere proposto solo dal verbale.
Corpo Polizia Locale Orte (VT).