Viterbo - Replica al Sodalizio dei facchini
Adami & c. hanno diritto di voto
7 marzo 2008 - ore 0,17
Adami & c. replicano alla nota del Sodalizio dei facchini e affermano che è stato riconosciuto loro il diritto di voto. Pubblichiamo l'intervento di ai ricorrenti Adami, Fiani, Ubertini, Piergentili, Rossetti e Pizzichetti - In riscontro a quanto pubblicato dal Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa in data 6 marzo, i ricorrenti contestano quanto surrettiziamente riportato.
Dalla lettura dell’ordinanza del giudice Romano, si evince chiaramente che l’esclusione dei ricorrenti è illegittima e, pertanto, gli stessi vengono riconosciuti quali soci aventi diritto di voto del Sodalizio.
Riferisce, inoltre, che lo statuto, così come interpretato dall’attuale consiglio direttivo del Sodalizio, consentirebbe comportamenti abusivi del medesimo consiglio fino al punto da condizionare le elezioni dello stesso organo direttivo: in sostanza, il consiglio direttivo potrebbe scegliersi i propri elettori.
Il giudice, inoltre, sulla scorta del suo esteso ragionamento, ha riconosciuto la totale illegittimità della esclusione dei ricorrenti e ha dichiarato, in favore degli stessi, il giuridico possesso della qualità di soci con pieno diritto di voto.
Conseguentemente, il giudice ha, altresì, affermato che tutte le deliberazioni assunte dall’organo assembleare in assenza dei ricorrenti o, comunque, senza loro convocazione, debbono ritenersi invalide.
Infine, per completezza di esposizione, va detto che il giudice non ha concesso la tutela cautelare richiesta ma ciò solo per il fatto che non l’ha ritenuta suscettibile di esecuzione forzata: in pratica, il giudice ha ritenuto di non poter costringere il Sodalizio a far partecipare i soci alle assemblee o a convocare i medesimi.
Solo su tale principio, gli avvocati Alessandro Vettori e Giuseppe Puri, incaricati dai ricorrenti, proporranno reclamo al collegio del Tribunale di Viterbo pur dovendosi osservare che, a questo punto, dovrebbe essere interesse del Sodalizio convocare i ricorrenti alle assemblee con pieno diritto di voto, posto che, contrariamente, come ha stabilito il giudice, le deliberazioni sarebbero invalidamente prese.
A conferma di quanto sopra esposto e per un esigenza di chiarezza verso chi legge, si riporta integralmente l’ordinanza del giudice Romano del Tribunale di Viterbo.
I ricorrenti (Adami, Fiani, Ubertini, Piergentili, Rossetti e Pizzichetti).
L'ordinanza del giudice
Il giudice
Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 13.12.2007, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La pretesa di merito preannunciata dai ricorrenti appare fondata.
Essi sono stati illegittimamente esclusi dal trasporto della Macchina di S. Rosa del 2007, come dichiarato dal Collegio dei Probiviri, ma il Consiglio Direttivo non ha tenuto in alcuna considerazione tale pronuncia, confermando il precedente deliberato. In conseguenza di tale inottemperanza, i ricorrenti non hanno potuto materialmente prendere parte al trasporto.
La questione giuridica che assume rilevanza nel caso di specie attiene alla interpretazione da dare all’art. 11 dello statuto del sodalizio.
In particolare occorre stabilire se il diritto di voto spetti solo a coloro che materialmente hanno effettuato il trasporto o anche a coloro che, pur ricorrendo tutti gli altri presupposti necessari per la partecipazione al trasporto, non hanno potuto partecipare in conseguenza di una illegittima esclusione ad opera del Consiglio direttivo.
La decisione su tale questione è rimessa al Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 17 dello Statuto.
La soluzione di tale questione non è agevole.
L’art. 4 dello statuto individua due sole categorie di soci: 1) i soci effettivi di diritto che sono tutti quelli che hanno effettuato il trasporto e gli altri che lo effettueranno negli anni a venire; 2) i soci collaboratori o sostenitori, che sono coloro che non si trovano in condizione di poter effettuare il trasporto per sopraggiunte difficoltà fisiche o per età. L’art. 4 precisa che i soci collaboratori o sostenitori non hanno diritto di voto, dal che si potrebbe dedurre che i primi abbiano diritto al voto.
L’art. 11, tuttavia, limita il diritto di voto solo ai soci che hanno effettuato l’ultimo trasporto e il tenore letterale di tale disposizione appare insuperabile.
Tale ultima disposizione si presta, però, a facili abusi da parte del Consiglio direttivo, i cui membri devono essere eletti ogni tre anni.
Poiché hanno diritto di voto solo coloro che hanno partecipato all’ultimo trasporto, consentire al Consiglio direttivo di decidere insindacabilmente chi deve partecipare al trasporto significa metterlo in condizione di stabilire chi dovrà partecipare alla elezione.
Laddove i componenti del Consiglio direttivo uscente ambiscano alla rielezione, essi potranno ottenerla facendo partecipare al trasporto solo coloro che probabilmente esprimeranno voto favorevole alla rielezione loro o di soggetti ad essi vicini.
Onde evitare simili abusi, appare preferibile una interpretazione dell’art. 11 che consenta al Collegio dei probiviri di sindacare l’operato del Consiglio in tema di esclusione dal trasporto e laddove tale organo decida che l’esclusione è illegittima, deve considerarsi, ai fini del diritto di voto, come se il socio avesse partecipato all’ultimo trasporto.
In realtà, per evitare tali abusi, sarebbe più semplice estendere il diritto di voto a tutti coloro che hanno partecipato ad un trasporto della macchina di S. Rosa - e non solo all’ultimo -, perché in tal modo si amplierebbe la platea dei votanti e sarebbe più difficile per i membri del consiglio direttivo in carica pilotare la propria rielezione, ma a tal fine occorrerebbe una modifica statutaria.
Ne consegue che agli odierni ricorrenti deve riconoscersi il possesso attuale della qualifica di soci del sodalizio con diritto di voto.
Non può, tuttavia, essere accolto il ricorso, poiché essi hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare al Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa di reintegrarli attribuendo loro la qualità di soci ordinari con diritto di voto e concedendo loro la possibilità di partecipare alla vita associativa e fornendo loro tutte le comunicazioni a tal fine necessarie.
Si chiede al Tribunale di ordinare al sodalizio un facere infungibile.
Non può emettersi un provvedimento ex art. 700 c.p.c. quando l’ordine in esso contenuto sia insuscettibile di esecuzione forzata, non potendo considerarsi il provvedimento cautelare come uno strumento di coazione indiretta, in quanto si verrebbe a conferire allo stesso una efficacia che nessuna pronuncia definitiva di merito potrebbe avere.
La circostanza che i ricorrenti, titolari del diritto di voto, non vengano messi in condizione di partecipare alle deliberazioni assembleari potrà semmai essere fatta valere attraverso la impugnazione delle delibere invalidamente emesse dalla assemblea, ma il Tribunale non può costringere il sodalizio a convocare i ricorrenti alle future assemblee o a comportarsi considerando i ricorrenti quali aventi diritto al voto.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della illegittimità dell’operato del Consiglio Direttivo, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Il giudice Dott. Romano
Viterbo 25.1.2008.