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Civita Castellana - Interviene il responsabile Cgil Grassetto
"Quei lavoratori andavano inseriti nelle liste di collocamento"
Viterbo - 6 aprile 2009 - ore 18,00

Riceviamo e pubblichiamo - Con la presente,avendo preso visione della risposta da lei fornita su Tusciaweb sostanzialmente corretta per lo svolgimento dei fatti siamo a fare le seguenti precisazioni visto che il tutto a suo parere è dipeso dalla forma con cui è stato scritto e sottoscritto il verbale di accordo.

Va precisato che la decisione della non iscrizione non è stata presa dall’operatore ma bensì, in primo luogo dalla dirigente del centro per l’impiego di Civita Castellana e in secondo luogo dalla dirigente di Viterbo, le quali hanno ritenuto, come del resto anche lei ritiene, non valido il verbale di accordo presentato dai lavoratori.

In tale verbale che, ripetiamo, anche se scritto in corsivo (aldilà della calligrafia) molto leggibile, le firme dei lavoratori, la firma del sindacalista, il timbro e la firma del datore di lavoro e la firma del Consulente del lavoro, si specificava la data del 31/03/2009 quale data di cessazione del rapporto di lavoro e le motivazioni che lo determinavano.

La legge n. 604 del 1966, recita all’art. 2 “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.

Quindi la legge non stabilisce una precisa forma con la quale deve essere comunicato il licenziamento e non stabilisce neanche una particolare modulistica, la legge stabilisce soltanto che un rapporto di lavoro iniziando con un atto scritto deve concludersi ovviamente con un atto scritto e non si può dire che in questo caso non c’era.

Di conseguenza, non credo nella maniera più assoluta che, vi siete trovati nell’impossibilità oggettiva nel procedere all’iscrizione dei suddetti lavoratori e non credo neanche che il fatto sia dovuto ad un “eccesso” di scrupolo della spesa del denaro pubblico, anche perché, in questo caso, il denaro è destinato ad indennizzare lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro e che hanno versato contribuzione all’Inps per avere tale prestazione.

Dalla risposta telefonica avuta dalla Dirigente di Viterbo “non possiamo farlo perché noi ci dobbiamo tutelare” si evince che le motivazioni sono ben altre visto che, non è in discussione il Vostro posto di lavoro e non è in discussione il Vostro stipendio da dirigenti, quindi se si dovevano tutelare da lei che impartisce queste direttive è preoccupante.

Se invece lei con questa risposta cerca di giustificare comunque le sue collaboratrici, il fatto gli fa onore ma, sta difendendo una causa insostenibile.

Riteniamo pertanto che tali lavoratori debbano comunque essere iscritti dal 1 aprile 2009, data in cui si sono presentati al Vostro Ufficio ed hanno chiesto l’iscrizione e se dovessero perdere un solo giorno di prestazione provvederemo ad attivare un’azione legale nei Vostri confronti per la richiesta del risarcimento del danno che subirebbero.

Roberto Grassetti
Responsabile Cgil

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