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Viterbo - 14enne romana violentata alla Caffarella - Loyos aveva dei precedenti penali
Lo stupratore doveva tornare in Romania
Viterbo - 20 febbraio 2009 - ore 13,30

- Precedenti penali per furto aggravato, rapina, lesioni personali e ricettazione.

Questo il curriculum penale di Alexandru Iszoika Loyos, il 20enne romeno che, insieme a un suo connazionale, ha stuprato una ragazzina di 14 anni il giorno di San Valentino, nel parco della Caffarella.

Loyos avrebbe dovuto essere espulso dall'Italia "per motivi imperativi di pubblica sicurezza", come si legge sul decreto del prefetto di Roma.

Ma l'ordinanza di espulsione è stata bloccata il 15 luglio 2008 dal giudice Mariangela Gentile, che non l'ha convalidata, ritenendo il 20enne romeno tutt'altro che una "minaccia concreta, effettiva e grave".

I precedenti di Loyos si trovavano in un verbale dei carabinieri di Roma.

Il 27 settembre 2007, quando il giovane era appena maggiorenne, era finito in manette per rapina e lesioni personali.

Tre giorni dopo gli uomini dell'Arma lo avevano denunciato per ricettazione. L'ultimo arresto risaliva all'11 ottobre 2007, per furto aggravato.

Da qui, il 2 maggio 2008, la richiesta da parte della prefettura romana alla questura di Viterbo, di procedere all'allontanamento di Loyos.

Ma l'ordinanza di espulsione non verrà mai firmata. A bloccare il procedimento, il giudice Mariangela Gentile, che considerava gli elementi a carico di Loyos insufficienti per ritenerlo una "minaccia concreta, effettiva e grave".

Sette mesi dopo, a febbraio 2009, il 20enne romeno avrebbe confessato di aver violentato la ragazzina romana "per dispetto".

Allo stupro della Caffarella si aggiungono, inoltre, le indagini dei carabinieri sullo stesso Loyos per un altro caso di violenza su una 41enne, rapinata e stuprata il 21 gennaio scorso, nel quartiere di Primavalle.


Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 2 maggio 2008

Visto il rapporto redatto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma a carico di Iszoika Loyos nato il 25.05.1989, nazionalità romena in data 11.10.2007 arrestato dalla stazione Carabinieri di Roma Ottavia, in atto libero

I precedenti

Considerato che dagli accertamenti di rito sul conto del soggetto emerge che questi si era già reso responsabile di altri delitti e precisamente:

- 27.09.2007 Alias Iszoika Loyos Alexandru, nato il 25.05.1989, arrestato dal commissariato della PdS Roma Primavalle per rapina e lesioni personali;

- 30.09.2007 Denunciato dalla stazione carabinieri di Roma La Storta per ricettazione;

- 11.10.2007 Arrestato dalla stazione carabinieri di Roma Ottavia per furto aggravato.

Delitti contro vita e persone

Tenuto conto che i delitti commessi rientrano tra quelli contro la vita e l’incolumità delle persone, ovvero tra quelli di cui dell’art. 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, che per effetto dell’art. 20 comma 3 del DLgs n.30 del 6 febbraio 2007 così come modificato dal DLgs numero 32 del 28.02.2008 possono valere ad orientare il giudizio di pericolosità sociale;

Visto che il medesimo ha tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta effettiva o grave ai diritti fondamentali della persona ovvero alla incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale è incompatibile con la civile e sicura convivenza;

Considerata la concreta e attuale minaccia per la sicurezza pubblica.

Visto il DLvo del 6 febbraio n. 30 così come modificato dal DLvo del 28 febbraio 2008 numero 32, concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, così come modificato dal DLvo n. 32 del 28 febbraio 2008;

Visti in particolare gli art. 20 e 20bis del DLvo 6 febbraio 2007 n.30 così come modificato dal DLvo 28 febbraio 2008 n. 32.

Ritenuto, che sussistono i motivi imperativi di pubblica sicurezza dal DLvo 6 febbraio 2007 n. 30 così come modificato dal DLvo 28 febbraio 2008 n. 32 e che pertanto si rende necessario allontanare il predetto dal territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 così come modificato dal DLvo 28 febbraio 2008 n. 32 con particolare riferimento all’art. 20 bis comma 1 e 2 ed in relazione all’art. 13 commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies del Dlvo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 e dal DL 241/04 convertito con legge 271 del 12 novembre 2004;

Considerata la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e considerato altresì che si tratta di un procedimento ad esito vincolato ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 21 octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si omette la comunicazione di avvio del procedimento;

Decreta

Il cittadino sopra generalizzato è allontanato dal territorio nazionale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il sig. Questore è incaricato di eseguire l’accompagnamento, previa convalida del Tribunale ordinario in composizione monocratica e nulla osta dell’Autorità

Giudiziaria territorialmente competente nei casi previsti dalla legge.
Al cittadino allontanato è fatto divieto di rientrare in Italia prima dei cinque anni.

La decorrenza del provvedimento è immediata. La violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino ad un anno. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo da cinque a dieci anni.

In questo caso si procede con rito direttissimo. L’allontanamento è immediatamente eseguito dal Questore anche se la sentenza non è definitiva.

Avverso il presente provvedimento di allontanamento è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilità, al Tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l’autorità che lo ha adottato.

Il ricorso non ha efficacia sospensiva, può essere sottoscritto personalmente e può essere presentato, anche per il tramite della rappresentanza diplomatica consolare italiana, nel Paese di destinazione.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso, dopo che dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, ed in ogni caso, decorsi tre anni.

Il sig. Questore è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento, previa notifica all’interessato.

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