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Viterbo - Il vademecum della Confesercenti
Il 3 luglio partono i saldi
Viterbo - 30 giugno 2010 - ore 16,30

- Da sabato 3 luglio al via i saldi estivi su tutto il territorio regionale laziale con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane a scelta del commerciante.

La Confesercenti di Viterbo e la Federazione del Settore Moda (FISMO) – dichiara Vincenzo Peparello - proseguono nell’impegno a tutela di questo importante settore nell’economia del nostro territorio per porre un freno alle difficoltà che si stanno subendo affrontando, tra le altre, alcune priorità quali: il blocco dell’aperture di nuove grandi strutture di vendita nel Lazio, la improrogabile necessità di definire e normare i cosiddetti out-let, rivedere la normativa sui saldi (vendite di fine stagione).

La vendita di fine stagione o saldo – prosegue Peparello - con il suo continuo anticiparne le date di inizio è stata completamente snaturata a danno sia delle piccole e medie imprese del dettaglio che conseguentemente del consumatore determinando una confusione totale sulle varie forme di vendita straordinaria (promozioni, liquidazione, saldi, etc.)

Tra l’altro siamo giunti ormai all’assurdo che le vendite straordinarie potendosi svolgere per 10 mesi su 12 abbiano completamente esonerato le cosiddette vendite ordinarie.

La nostra organizzazione - precisa Peparello - è sempre stata contraria al continuo anticipare la data di partenza, in particolare sull’ultima che ha portato al 2 di gennaio e al 3 luglio 2010 il saldo, ha espresso pubblicamente il proprio dissenso rispetto a questa scelta che abbiamo considerato non solo sbagliata ma addirittura scellerata per il nostro settore e ha con forza chiesto alla Regione Lazio il posticipo della data di partenza delle vendite di fine stagione nel Lazio.

Contemporaneamente chiediamo a livello nazionale l’unificazione in tutta Italia della data di partenza dei saldi, oltreché il restringimento a 4 settimane del periodo di durata.

La Confesercenti di Viterbo – conclude Peparello - per l’immediato sollecita un impegno volto ad affermare almeno la condizione prioritaria e cioè: il rispetto delle regole che sono previste per questo tipo di vendita speciale e che purtroppo vengono pressoché disattese ed eluse. In questo senso la Confesercenti invita i consumatori a rivolgersi in via prioritaria ai negozi di fiducia per realizzare un acquisto in “ saldo sicuro”. Per queste ragioni la Confesercenti vuole ricordare le principali regole ed i relativi consigli che caratterizzano questo tipo di vendita speciale.

Le regole del “Saldo Amico”

- La vendita di fine stagione (saldo) estiva inizia il primo sabato di Luglio con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane. Non vi è obbligo di comunicazione al Comune.
- Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive.
- I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
- I dati da esporre nei cartellini sono:
a) il prezzo normale (quello originario);
b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
- Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro.
- Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
- Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni.
- In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
- Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata - in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” - non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
- Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè:
a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.


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