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Viterbo - I consigli della Confcommercio
Saldi estivi ai nastri di partenza
Viterbo - 30 giugno 2010 - ore 16,30

Riceviamo e pubblichiamo - Scatta il semaforo verde per i saldi estivi: partono Sabato 3 luglio, avranno una durata massima di sei settimane entro le quali ciascun esercente potrà liberamente determinarne la durata senza aver più l’obbligo di comunicare preventivamente le date di effettuazione delle vendite di fine stagione al Comune di competenza.

Nel periodo che precede quello dei saldi sono inibite tutte le forme promozionali di vendita.

Ogni famiglia, secondo le stime di Confcommercio, spenderà, in media, per l'acquisto di articoli in saldo, poco più di 282 euro per un valore complessivo di circa 4,2 miliardi di euro (il 12% circa del fatturato totale annuo del settore abbigliamento e calzature).

“Le vendite estive – ha dichiarato Renato Borghi, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Federmoda Italia, l’associazione nazionale di categoria aderente a Confcommercio - hanno subito gli effetti negativi di una difficile situazione meteorologica che ha caratterizzato tutta la stagione con freddo e piogge.

Ciò detto, speriamo che il comparto abbigliamento, accessori e calzature realizzi un parziale recupero con le vendite in saldo, tenuto conto anche delle buone previsioni riguardanti l'afflusso turistico già confermate da alcune importanti località. Certo la crisi ancora morde sul fronte dei consumi, perciò i saldi rappresentano, comunque, un'importante occasione per le famiglie maggiormente interessate agli sconti che si attesteranno attorno al 40%”.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.


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