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Processo per il giallo Gradoli - Inteviene Luigi Sini, legale di Elena Nekifor
Ma quella bimba non deve testimoniare
Viterbo - 11 ottobre 2010 - ore 3,00

Luigi sini, avvocato di Elena Nekifor, madre della donna scomparsa da Gradoli, Tania Ceoban
Riceviamo e pubblichiamo - Con riferimento alle notizie riguardanti i rapporti tra la mia cliente Elena Ceoban e la nipote, attualmente affidata presso una famiglia a Bologna, ringraziando per aver riportato anche il punto di vista della parte civile, ritengo opportuno segnalare anche le seguenti considerazioni.

Ho letto (o mi sembra di aver capito) che il collega Valentini avrebbe riferito che la minore sarebbe stata trasferita a Bologna per evitare eventuali influenze dei nonni, dovendo la stessa essere ascoltata come testimone nel processo.

In verità il decreto del tribunale per i minorenni del 27 agosto 2010 prescinde in modo assoluto dalla vicenda penale; non vi è alcun riferimento alla possibilità che la minore debba o possa essere ascoltata come testimone nel processo, mentre si precisa "soltanto" che il permanere di E. nei luoghi familiari, non è soltanto inopportuno, ma anche dannoso, per l'inadeguatezza dei nonni paterni e il continuo interessamento dei mass-media - verosimilmente sollecitati dalla stessa famiglia - sulle vicende che la riguardano (il nome di E. è stato riportato molteplici volte sui quotidiani locali, così come i suoi disegni ed i suoi pensieri), che interferiscono negativamente sul percorso di crescita e sul processo di rielaborazione di quanto le è accaduto.

Il tribunale, inoltre, avendo rilevato che gli specialisti hanno evidenziato impossibilità dei nonni paterni di avere una relazione e comportamenti adeguati con la nipote, funzionali alle sue necessità evolutive, non mostrando consapevolezza della gravità della situazione e rifiutando ogni forma di intervento, mentre la nonna materna avrebbe dimostrato un comportamento complessivamente adeguato nei confronti di E., pur con limiti dovuti al dramma che l'ha colpita, ha incaricato i servizi sociali di individuare un nucleo familiare idoneo, nei pressi della residenza della nonna materna, disponendo che gli stessi dovessero poi regolare i rapporti tra E. e i parenti.

Nel ribadire che ogni incontro tra la mia assistita e la nipote è avvenuto con il pieno consenso dei servizi sociali, che ovviamente non sono tenuti a comunicare o a diffondere tali notizie al pubblico, voglio altresì precisare che non corrisponde assolutamente al vero che la signora Elena Ceoban viva insieme alla nipote, bensì vicino a lei (come richiesto dal tribunale per i minorenni).

Il segreto professionale e la necessità di tutelare la riservatezza della minore mi impediscono di diffondere il contenuto della relazione dei servizi sociali, degli operatori della casa famiglia e dell'unità di psicologia della Asl di Viterbo, riguardanti il comportamento tenuto dagli altri familiari della minore dall'affidamento alla casa famiglia al suo trasferimento a Bologna, che hanno indotto il tribunale ad assumere la decisione adottata.

Vorrei aggiungere infine, se mi è consentito, due ultime considerazioni sulle udienze appena svolte.

In merito alla testimonianza della signora Fabbri, circa la presenza di Tatiana nei pressi di Gradoli, i giorni dopo la scomparsa, la teste ha riferito di non essere affatto sicura che fosse proprio Tatiana, bensì che le è "sembrato fosse lei, si è trattato di un flash di una frazione di secondo, ma a questo punto non posso essere affatto sicura".

Inoltre la teste ha effettuato il riconoscimento fotografico della persona scomparsa solo il 17 novembre 2009 (dopo che le foto di Tatiana erano comparse pressappoco ogni giorno sui quotidiani), ma in aula quando gli è stato chiesto di descrivere la Tatiana che conosceva ha detto che era una donna più alta di lei (la signora Fabbri su mia domanda ha detto di essere alta 170 cm) e corpulenta.

Tatiana non era affatto corpulenta ma, soprattutto, era alta 164 cm, come risulta dai suoi documenti di identità.
Siamo proprio sicuri che la signora Fabbri conosceva, l'1 o il 2 giugno, così bene Tatiana da poterla riconoscere incrociandola fugacemente in macchina? Da notare che la stessa non ha saputo dire come era vestita la donna, chi fosse in macchina con lei, neanche specificando se fosse uomo o donna, quante altre macchine avrebbe incrociato quel giorno e quante altre persone avrebbe riconosciuto.

Con riferimento infine alla presunta relazione di Tatiana con un altro uomo (smentita dallo stesso), vorrei precisare che solo una teste avrebbe riferito di tale relazione e non mi risulta (ma non vorrei sbagliarmi) che anche altri testimoni avrebbe riferito la circostanza.

Quella teste, con una deposizione piena di valutazioni personali e sue supposizioni, aveva anche riferito che Tatiana aveva ridotto il suo orario di lavoro dalla signora Casaccia e che voleva licenziarsi (quasi suggerendo che il suo presunto "amante" l'avrebbe poi mantenuta). La datrice di lavoro, ieri, ha negato la circostanza, affermando che Tatiana lavorava per lei quattro giorni a settimana e che non voleva affatto licenziarsi.

Probabilmente mi sono troppo dilungato ma, purtroppo, mi trovo costretto a dover difendere gli interessi e i diritti della mia cliente non solo nella aule di giustizia (come ritengo dovrebbe essere), ma anche di fronte all'opinione pubblica e ritenevo doveroso, anche nel ricordo di Tatiana di cui ho conosciuto le doti umane e la concreta preoccupazione per il suo futuro, svolgere queste osservazioni indirizzandole a chi ha sempre mostrato di saper e volere ascoltare tutte le voci.

Buon lavoro

Luigi Sini


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