Senza Filtro -TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Ricorso
Per Il sig. Paolo Vitangeli, nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione Commercianti Viterbesi, AS.CO.VIT, con sede in Viterbo, Piazza della Rocca 27, ed i sigg.ri Venanzi Mario, Alessandro Catini, Armando Migliaccio, Renato Arciola, Zena Paola, Capoccetti Giovanna, Ragonesi Tonino, Chiavarini Walter, Gasparini Fernando, Natalini Sergio, Ciancolini Paolo e Traccaro Diana, in proprio e nella qualità di soci della medesima associazione, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce, dagli avvocati Severo Bruno, Maria Luisa Acciari, Paolo Franceschetti, Ilaria Di Punzio, Roberto Bruno, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest ultimo in Viterbo Via Cavour 67,
CONTRO
il COMUNE DI VITERBO in persona del Sindaco pro tempore, Sig. Giancarlo Gabbianelli, e tutti gli organi responsabili delle decisioni preliminari consequenziali ed applicative della delibera impugnata
AVVERSO
La delibera della Giunta Comunale di Viterbo n. 487 del 12.7.2005, pubblicata il 14.07.2005 allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi, divenuta esecutiva il 25.07.2005 e avverso tutte le determine preliminari esecutive ed applicative succedutesi
PER
lannullamento previa sospensione cautelare della delibera indicata avente ad oggetto: individuazione di Via G. Marconi di questo centro capoluogo quale area pedonale e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Fatto
In data 7.5.2002, con la delibera di Consiglio Comunale n. 78, il Comune di Viterbo approvava a maggioranza il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Nella stessa delibera si precisava che il PGTU potrà essere attuato gradualmente per stralci successivi e coerenti tra loro, che in questa sede vengono definiti in via del tutto preliminare, ma che prima della loro realizzazione richiedono una necessaria verifica di fattibilità da effettuarsi nellambito di specifici piani particolareggiati e/o piani esecutivi.
Con la citata delibera il C.C. dava un mandato limitato al Sindaco, alla Giunta, allassessore, al dirigente ed agli uffici competenti per ladozione di tutti i provvedimenti esecutivi di cui al primo stralcio del PUGT.
Il 2° stralcio del PUGT così come approvato dalla delibera di G.C. n. 78/2002, definiva, tra laltro, in via del tutto preliminare, interventi sulla regolamentazione di aree del centro storico rispetto alla accessibilità con il mezzo privato, precisando in particolare che a tale stralcio avrebbe corrisposto la sperimentazione della chiusura di limitate zone del centro storico per fasce orarie e/o giorni tipo. Ciò ovviamente previa la necessaria verifica di fattibilità nellambito di un successivo, specifico piano del traffico da adottarsi dal Consiglio Comunale.
Improvvisamente, la Giunta Comunale di Viterbo, in assenza del richiesto e previsto studio di fattibilità nellambito dello specifico piano del traffico, ha deliberato di individuare in via sperimentale Via G. Marconi nella sua interezza, quale area pedonale tutti i giorni della settimana, prevedendo che lapplicazione effettiva della predetta misura sarebbe stata disciplinata con apposita ordinanza di circolazione stradale
La esecuzione della delibera di G.C. n. 487/05 e di tutti i provvedimenti alla stessa connessi, presupposti e consequenziali, in totale difformità delle previsioni contenute nella delibera di C.C. n. 78/02 e della vigente normativa di settore, lede i legittimi interessi dei ricorrenti, tutti operatori commerciali della zona di pertinenza e zone limitrofe che pertanto ne chiedono lannullamento per i seguenti motivi.
Diritto
1. Violazione e falsa applicazione dellart. 36 del D.Lgs. n. 285/92 recante Piani urbani del traffico e Piani del traffico per la viabilità extraurbana- Incompetenza Eccesso di potere.
E riservata alla competenza del Consiglio Comunale ladozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) previsti dallart. 36 della D.Lgs. n. 285/92, quale organo partecipe alla definizione delle linee programmatiche che vincolano non solo il sindaco e gli assessori, ma anche i dirigenti ed i responsabili dei servizi incaricati a svolgere le relative funzioni, che hanno piena competenza gestionale limitatamente ai fini già stabiliti dai competenti organi di governo, nel caso di specie dal C.C..
Ed invero lart. 36 della D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede che il Piano Urbano del Traffico (PUT) di cui il Piano generale del Traffico Urbano (PUGT) costituisce il primo livello di progettazione, sia redatto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori Pubblici; queste ultime, a loro volta, precisano che il PUT è uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto al piano regolatore, e quindi deve essere conforme alle prescrizioni in esso contenute, salvo che vengano eccezionalmente proposti aggiornamenti, per i quali, comunque, vanno avviate le prescritte procedure di variazione degli strumenti urbanistici (TAR Campania, Sez. V, 7.1.2002 n. 127).
Lart. 36 del Nuovo Codice della Strada, dopo aver precisato che i piani del traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanisti vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi prevede che il PUT debba essere aggiornato ogni due anni e che il Sindaco sia tenuto a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per linserimento nel sistema informatico di cui allart. 226 comma 2 del D.Lgs. n. 285/92.
Non risulta che nel Comune di Viterbo, successivamente al PUGT, sia stato adottato il PUT di cui allart. 36 cit., tanto meno che il Consiglio Comunale abbia proceduto alla verifica di fattibilità degli stralci successivi al primo, solo preliminarmente definiti, né allaggiornamento del Piano adottato, entro il termine dei due anni previsti dalla legge.
Si ribadisce peraltro che la delibera di C.C. del 2002 di adozione e approvazione del PUGT stabiliva espressamente che questultimo dovesse essere approvato gradualmente, per stralci successivi e coerenti tra loro, previa necessaria verifica di fattibilità da effettuarsi nellambito di specifici piani particolareggiati e/o esecutivi, con palese ed evidente riferimento alla successiva adozione dei PUT di cui allart. 36 del Nuovo Codice della Strada.
Si denuncia pertanto la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati con i quali la Giunta Comunale di Viterbo e il responsabile del settore Polizia Locale, richiamandosi erroneamente al disposto di cui allart. 7 nono comma del D.Lgs. n. 285/92, hanno stabilito di individuare in via sperimentale Via G. Marconi, nella sua interezza, quale area pedonale per tutti i giorni della settimana, senza alcuna considerazione in ordine alla inesistenza delle necessarie verifiche di fattibilità nonché degli specifici piani particolareggiati e/o esecutivi.
Si osserva al riguardo che lart. 7, punto 9 del Nuovo Codice della Strada, come peraltro espressamente rilevato dalla stessa Giunta Comunale nella delibera n. 485/05 impugnata, si limita a prevedere che la Giunta Comunale provveda a delimitare le aree pedonali.
Delimitare evidentemente non significa istituire, essendo ovviamente la istituzione delle aree pedonali riservata alla competenza esclusiva del C.C. nellambito della più generale adozione dei PUT o Piani particolareggiati e/o esecutivi del traffico.
Trattandosi di competenza esclusiva questa non può essere in alcun modo esercitata da altri organi, compresa la Giunta, nemmeno in esercizio di delega, al contrario di quanto avveniva nel previgente regime.
Nellattuale ordinamento infatti è sempre la legge a prevedere le competenze esclusive e tassative del Consiglio Comunale, fra le quali vi sono appunto quelle relative alla adozione dei PUGT e dei PUT ed è inoltre principio generale del nostro ordinamento giuridico, pacificamente e costantemente affermato in giurisprudenza, quello per cui la delega è consentita unicamente se prevista espressamente dalla legge.
Nel caso che ci occupa non si rinviene alcuna norma che autorizzi il Consiglio Comunale a delegare le proprie funzioni in materia di definizione delle linee programmatiche relative ai piani urbani del traffico alla Giunta Comunale.
Ne segue che la Giunta Comunale ha una competenza meramente esecutiva in materia di traffico urbano, nellambito del rispetto delle linee programmatiche e dei piani generali e specifici del traffico urbano stabilite e adottati dal Consiglio Comunale.
La G.C. di Viterbo, con il provvedimento impugnato, attuando parte del secondo stralcio del PUGT approvato con delibera di C.C. n. 78/2002 e ivi definito in via del tutto preliminare, senza procedere prima della sua realizzazione alla necessaria verifica di fattibilità nellambito di uno specifico PUT di competenza del Consiglio, si è di fatto sostituita al Consiglio Comunale in evidente violazione della disciplina di settore.
Si denuncia pertanto la illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto viziati da violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
2. Violazione e falsa applicazione dellart. 7 del D.Lgs. n. 285/92 Eccesso di potere - Illogicità manifesta Difetto di istruttoria Difetto di motivazione Contraddittorietà e perplessità manifesta dellazione amministrativa - Irragionevolezza Sviamento.
La illegittimità della delibera impugnata si manifesta anche sotto il profilo dellassenza di una puntuale motivazione delle ragioni della scelta effettuata.
Ed invero, non avendo il Comune verificato, tantomeno adeguatamente motivato sul perché della scelta di quellarea pedonale, per di più nodo nevralgico del traffico dellintera città, e non disponendo di un PUT aggiornato ai sensi dellart. 36 del Nuovo Codice della Strada, non poteva legittimamente, ragionevolmente e logicamente delimitare le aree per mancanza dei presupposti necessari.
La delibera impugnata è stata adottata senza previa verifica di fattibilità nellambito di specifici piani particolareggiati e/o esecutivi, quindi in contrasto non solo con le disposizioni inderogabili e assolute contenute nella disciplina
di settore, ma anche con quelle dello strumento urbanistico generale del Comune.
La G.C., in assenza della necessaria verifica di fattibilità ha disposto la chiusura del traffico di un tratto viario di primario interesse nellambito del centro storico di Viterbo, senza alcuna considerazione in ordine allassenza e carenza nel capoluogo di idonei spazi destinati a parcheggi e comunque di alternative di collegamento con il centro storico.
Ne deriva quanto meno un vizio dellazione amministrativa in termini di ragionevolezza e logicità delle scelte.
Scelte effettuate senza la benché minima ponderazione degli interessi pubblici e privati a confronto, senza alcuna istruttoria circa la necessità e la legittimità di un tale intervento e senza la valutazione di alternative progettuali parimenti idonee a soddisfare le esigenza della collettività viterbese, pur nel rispetto otre che dei valori ambientali e storico culturali della città, anche delle esigenze degli operatori commerciali, oltre che degli utenti e delle previsioni di piano e ancor più della loro assenza.
Si segnala al riguardo che tra i criteri fondamentali seguiti dal PUGT, il percorso Via Marconi - Valle Faul figura quale asso portante sia per quanto concerne i parcheggi, sia per quanto concerne lafflusso e luscita dei veicoli pubblici e privati alla e dalla città.
Con i provvedimenti impugnati sono stati istituiti nuovi sensi vietati e sensi unici alternativi a quelli previsti e, soprattutto, la chiusura di Via Marconi anche ai mezzi pubblici, nella maggior parte della giornata, sovvertendo quei criteri previsti dal PUGT per la circolazione veicolare nella città.
Si aggiunge che iniziative prese in maniera così improvvisata e scoordinata non sono neanche state adeguatamente motivate.
Infatti, nella delibera di Giunta n.487/05, si legge, dopo la preliminare presa datto dellavvenuto completamento del rifacimento di Via Marconi con modifiche geometrico-strutturali che i motivi della improvvisa decisione consisterebbero in una compiuta fruibilità del sito nella circolazione delle categorie dei cosiddetti utenti deboli della strada, quali bambini, anziani, disabili e pedoni, ed nel consistente traffico pedonale effettivamente colà rilevato in determinate fasce orarie della giornata.
Come si vede, pur seguendo con buona volontà, la logica della ordinanza, non appare riscontrabile alcuna motivazione valida perché la circolazione veicolare non impediva la fruizione della via da parte degli utenti deboli prima che fossero eseguiti i recenti lavori, per lesistenza di ampi marciapiedi ed aree di sosta. Dopo i lavori i marciapiedi sono stati raddoppiati grazie alla eliminazione del parcheggio laterale, per cui la sede stradale ben poteva essere utilizzata per il traffico veicolare pubblico e privato. Piuttosto, le dimensioni delle aiuole e gli angoli vivi della muratura a filo con il marciapiede costituiscono altrettante insidie che prima dellintervento di recupero non vi erano;
il consistente traffico pedonale è sempre esistito ma non in maniera tale da suggerire e imporre una isola pedonale. La via Marconi infatti, non conduce da nessuna parte, in essa non si affacciano musei o monumenti, è una via di transito che conduce o allontana dal vero Centro Storico (quartiere S.Pellegrino, Palazzo Papale, S.Maria Nuova). Anzi averlo reso impraticabile ha aggravato il traffico nel centro ed in Via S. Lorenzo, strada che conduce al Palazzo dei Papi, con notevole danno ai pedoni.
Si può concludere quindi che il provvedimento contro cui si ricorre è del tutto privo di motivazioni.
Se non esistono motivazioni per la chiusura al traffico di una arteria vitale per la circolazione della città, i provvedimenti presi sono superflui, non dettati da logica o necessità, ma da discutibili concezioni personali ed unilaterali di collettività e fruibilità che non comprenderebbero nemmeno gli utenti dei mezzi pubblici.
Manifeste quindi appaiono le illogicità e la contraddittorietà del provvedimento contro cui si ricorre. Illogici, perché si pongono al di fuori e contro tutto limpianto del Piano del Traffico adottato dal Comune.
Contraddittori, perché nellintento lodevole di ridurre limpatto dei veicoli privati nella città, si impedisce luso dei mezzi pubblici e laccesso ai parcheggi.
Lunica spiegazione che resta è forse da ricercare in quella premessa contenuta nella ordinanza 158/05 dellassessore al traffico, Vista la necessità di istituire unArea pedonale in Via G. Marconi
, per la cui comprensione forse sarà bene riferirsi a quelle modificazioni sostanziali delle caratteristiche geometrico-strutturale eseguito in via G. Marconi che potrebbero non essere del tutto regolamentari.
Ed invero, allo stato è sotto gli occhi di tutti come i problemi degli operatori commerciali e degli utenti, oltre che della viabilità e circolazione in tutto il territorio della città di Viterbo siano enormi!
Sullistanza cautelare
Oltre linteresse generale di tutti cittadini, in particolare i ricorrenti devono lamentare le gravi conseguenze economiche che sono derivate da un atto amministrativo così estemporaneo e non programmato: i proventi delle loro aziende, tutte ubicate nel centro storico, sono diminuiti di oltre la metà ed incombe inoltre, perdurando tale situazione il pericolo dello sviamento della clientela.
Sul fumus valga quanto detto.
P.Q.M.
si chiede a codesto Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e nel merito, lannullamento, con ogni effetto di legge anche in ordine alle spese.
Valuti lEcc.mo Collegio, data levidente illegittimità del provvedimento impugnato per il palese contrasto con le previsioni di legge, la possibilità che nella Camera di Consiglio fissata per lesame della domanda cautelare, venga contestualmente decisa la causa nel merito, ai sensi dellart. 26 , comma 4, L. n. 1034/71.
Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.