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STATUTO
Dell’ Associazione"ENOTECA PROVINCIALE"
Art. 1 Costituzione e durata
E' costituita un’Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata "ENOTECA PROVINCIALE” che ha sede nei locali della Rocca dei Papi di Montefiascone, promosso dalla Provincia di Viterbo e dal Comune di Montefiascone.
La durata dell'Associazione è fissata in 25 anni; rispetto a tale data l'Assemblea dei Soci potrà con propria deliberazione disporre la sua proroga o l'anticipato scioglimento.
Art. 2 Scopi
L’ENOTECA PROVINCIALE ha i seguenti scopi:
a) esporre in permanenza, nei propri locali, con possibilità di degustazione e d’acquisto sul posto dei vini e dei prodotti vitivinicoli originari e commercializzati nella Provincia di Viterbo;
b) presentare ai visitatori i prodotti in esposizione illustrandone le caratteristiche qualitative collegate ai territori e alle tecniche produttive e guidando il consumatore all’ottimale degustazione dei vini in abbinamento con i prodotti enogastronomici;
c) vendere con modalità da concordare i prodotti in esposizione e promuovere la commercializzazione;
d) ideare ed organizzare l’attività di valorizzazione a favore dell’intero settore vitivinicolo, dei prodotti in esposizione, delle Aziende espositrici e dell’ENOTECA stessa, in modo da sviluppare la conoscenza fra consumatori, aumentarne il credito commerciale e favorire l’incremento degli scambi commerciali delle Aziende espositrici;
e) promuovere e valorizzare pubblicazioni che possano contenere anche l’elenco dei prodotti in esposizione così da diffonderne la conoscenza in Italia e all’Estero;
f) realizzare e tenere aggiornato lo schedario dei prodotti in esposizione così da poter fornire a coloro che lo richiedessero, tutti i dati produttivi, tecnici e commerciali sulle ditte espositrici, anche attraverso pubblicazioni specifiche;
g) promuovere ed organizzare tutte quelle attività culturali, tecniche, artistiche, formative ed informative finalizzate alla massima valorizzazione dell’intero settore vitivinicolo ed agroalimentare, dei prodotti in esposizione e delle Aziende espositrici, al fine anche di valorizzare il ruolo dell’ENOTECA stessa;
h) Coordinare la propria attività con le iniziative e i programmi di promozione promosse dalle strade del vino di cui alla legge regionale 21/2001;
i) promuovere e coordinare iniziative scientifiche e di ricerca nel campo della tecnologia alimentare nei settori di competenza dell’Enoteca ed anche negli altri del comparto agroalimentare, anche tramite convenzioni con laboratori, istituzioni ed enti scientifici e di ricerca.
Art. 3 Olio extra vergine d’oliva
L’ENOTECA PROVINCIALE nell’ambito delle sue finalità istituzionali può anche promuovere ed organizzare l’esposizione e la vendita degli oli extra vergini d’oliva prodotti in Provincia, con regolamenti appositi da definire in separata sede, coordinandosi con le iniziative promosse dalle strade dell’olio di cui alla legge regionale 21/2001.
Art. 4 Soci
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione: a) produttori vitivinicoli singoli o associati; b) produttori specializzati in produzioni tipiche; c) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti; d) Enti locali, Comunità montane, la Provincia, la Camera di Commercio, L’Arsial e altri organismi regionali di promozione dei prodotti enogastronomici e del turismo.
I soci di cui alla lettera a) assumono anche lo status d’espositori.
Le aziende espositrici devono rappresentare almeno la metà della base sociale.
Art. 5 Ammissione
Le domande d’ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione d’accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nell’eventuale Regolamento. Il Consiglio d’Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.
Art. 6 Quote sociali
Tutti i Soci s’impegnano a versare: a) una quota d’ammissione iniziale, uguale per tutti; b) una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria d’appartenenza; c) una somma percentuale proporzionale ai servizi che i soci ricevono dall’enoteca; i Soci s’impegnano a cedere gratuitamente i prodotti da utilizzare per le attività di rappresentanza decise dall'Associazione. L'entità delle quote è determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 7 Obblighi del Socio
Il Socio s’impegna a:
a) osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
b) permettere ai componenti e/o incaricati degli organi dell'Associazione di accedere direttamente od assieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
c) accettare che i componenti e/o gli incaricati degli organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.
Art. 8 Obblighi degli espositori
Le Aziende Espositrici hanno i seguenti obblighi:
a) accettare integralmente le norme contenute nel presente statuto e regolamento;
b) presentare prodotti da esporre con etichette che rispettino le norme che regolano il settore;
c) sostituire gratuitamente i campioni ogniqualvolta la Direzione lo ritenga opportuno;
d) offrire gratuitamente all’ENOTECA una quantità da concordare dei singoli prodotti ammessi in esposizione da utilizzare per le attività promozionali dell’Ente;
e) fornire all’ENOTECA tutte le notizie e i dati che, nell’interesse della gestione e della promozione, potranno essere di volta in volta richiesti e comunque, con la necessaria tempestività, ogni variazione di prezzi per ciascuno dei prodotti.
Gli Espositori che si renderanno morosi al pagamento della quota loro spettante saranno, su proposta del Consiglio, estromessi dalle iniziative promosse dall’ENOTECA e dichiarati decaduti da ogni diritto.
Art. 9 Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio dell'Associazione viene meno:
a) per decesso o scioglimento della società;
b) per cessazione dell'attività;
c) per recesso volontario: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto dello statuto e, quindi, degli standards minimi previsti, accertata dagli organi dell'Associazione.
Art. 10 Subentro
Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni.
La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato.
Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.
Art. 11 Sanzioni
Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o delle delibere degli organi o che comunque provochi un danno agli interessi dell’Enoteca o Associazione è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal Regolamento.
E' ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Assemblea.
Art. 12 Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente ed il Vice Presidente; d) il Collegio dei Sindaci Revisori; e) il comitato degli espositori; f) il comitato tecnico scientifico.
Art. 13 Assemblea dei Soci
Nell'Assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto ad un voto.
E' possibile la delega ad altro Socio, ma nessun Socio può rappresentare più di un socio, oltre se stesso.
L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questo lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.
Art. 14 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ordinaria: a) approva il Bilancio dell'Associazione; b) elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione; c) approva il Regolamento interno con gli standards di qualità; d) impartisce le direttive generali dell'Associazione; e) nomina i membri del Collegio dei Revisori; f) determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione;g) Partecipazione delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale.
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.
Art. 15 Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi dei soci; in seconda convocazione è costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.
Art. 16 Consiglio di Amministrazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e formato da 7 membri, dei quali:
a) UNO rappresentante designato del Comune di Montefiascone;
b) UNO rappresentante designato della Provincia di Viterbo;
c) UNO rappresentante designato della CCIAA;
d) QUATTRO rappresentanti dei soci espositori nominati dall’Assemblea dei soci;
Fra i 7 viene eletto il Presidente.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni escluse quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente, e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare: a) elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione; c) delibera sull'esclusione dei soci; d) propone all'Assemblea il Regolamento; e) controlla i requisiti degli aderenti; f) nomina il Direttore, il cui compenso è fissato dall’Assemblea; g) delibera obbligatoriamente, ma senza vincolo, su ogni proposta ad essa indirizzata da parte del Comitato degli espositori e del Comitato Tecnico Scientifico h) delibera ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.
Art. 17 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente: a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione; b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione; c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale; d) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio; e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio; f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 18 Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni. Il Presidente è designato dalla Provincia, gli altri due membri sono designati uno dal Comune di Montefiascone, l’altro dagli altri Soci di cui alla lettera a) dell’art 4.
Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità per una sola volta di rielezione.
I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 19 Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto sociale o tra soci, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Viterbo e delle leggi vigenti.
Art. 20 Patrimonio e Bilancio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 6, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo. L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.
Art. 21 Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato tecnico scientifico (CTS) ha il compito di promuovere e coordinare iniziative scientifiche e culturali nei settori di competenza dell’Enoteca ed anche negli altri del comparto agroalimentare, attraverso giornate di studio e convegni con cadenza periodica.
E’ composto da sei membri che durano in carica tre anni:
- 3 designati dal DISTA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari) della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia;
- 1 dalla Provincia di Viterbo;
- 1 dall’Arsial
- 1 dall’Associazione Provinciale Somelier
Il Presidente del Comitato Scientifico è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 22 Comitato degli espositori
Composto da tutte le aziende espositrici e presieduto dal Direttore, se nominato, ovvero dal membro anziano del consiglio d’amministrazione di cui alla lettera d) dell’art 16.
Delibera su tutti gli aspetti d’organizzazione interna dell’Enoteca, quali gli standards, le modalità, gli arredi, le presentazioni, i cataloghi d’esposizione, ecc. Esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione inerenti programmi e iniziative promozionali dei prodotti esposti e ogni altra iniziativa che il comitato intenda sottoporre all’attenzione di detto organo.
Art. 23 Direttore
Il consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dell’assemblea dei soci che ne determina il compenso, in relazione alla complessità organizzativa e al reale volume di attività, può nominare un direttore, che è scelto tra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo enologico e di marketing territoriale, nonché in quello della promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali.
Il direttore è il responsabile tecnico, amministrativo e finanziario dell’enoteca, può avere con l’associazione anche un rapporto di lavoro subordinato.
Il direttore esercita le seguenti funzioni:
- è il capo del personale;
- partecipa con voto consultivo alle riunioni dell’assemblea, del consiglio d’amministrazione, del comitato tecnico scientifico;
- presiede il comitato degli espositori;
- attua le decisioni tecniche e amministrative adottate dagli organi di cui sopra;
- propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
- emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente
Art. 24 Tenuta dei libri Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci revisori e degli altri organi consultivi, nonché il libro dei soci dell'Associazione. I Libri dell'Associazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.
Art. 25 Marchio L'Associazione adotta un proprio marchio approvato dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio d’amministrazione.
Art. 26 Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia d’associazioni volontarie.