- Principali innovazioni introdotte dalla legge 270 del 21 dicembre 2005 contenente modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22.
Modifica sistema elettorale
La nuova legge elettorale ha introdotto per l'elezione della Camera e del Senato un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento.
Con la riforma sono stati aboliti i seggi uninominali e i due rami del Parlamento saranno eletti con il sistema proporzionale, ma con due correzioni: una soglia percentuale di sbarramento per i partiti e le coalizioni di partiti e un premio di maggioranza che vengono calcolati su base nazionale per la Camera e su base regionale per il Senato.
Per la Camera dei deputati la legge prevede che un partito legato a una coalizione debba ottenere almeno il 2% dei voti; un partito che concorre da solo il 4%; la coalizione il 10%.
Se un partito di una coalizione non ottiene il quorum, i suoi voti non saranno dispersi, ma verranno aggiunti a quelli della sua alleanza. Al riparto dei seggi partecipa anche la lista collegata che abbia ottenuto il miglior risultato tra quelle che non hanno superato il 2%. Inoltre alla coalizione vincente sono assegnati, nel caso non li ottenga con il risultato del voto, 340 seggi, cioè il 54% dei seggi.
Per il Senato le soglie di sbarramento cambiano: calcolato regione per regione sono del 20% per le coalizioni, dell'8% per i partiti che concorrono da soli, e del 3% per quelli che appartengono ad una coalizione. Il premio di maggioranza attribuisce alla coalizione vincente il 55% dei seggi assegnati alla Regione, per cui potranno esserci maggioranze diverse regione per regione.
Sulla scheda le liste sono riportate secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, effettuati per la Camera dei Deputati dall'ufficio elettorale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Frosinone (Circoscrizione Lazio 2) e dall'ufficio elettorale regionale presso la corte d'appello di Roma per il Senato della Repubblica.
Sia alla Camera che al Senato il voto espresso per una lista produce effetti anche per la coalizione di cui la lista fa parte, evidenziata sulla scheda.
Le liste saranno bloccate ossia non si potrà esprimere la preferenza.
Il voto si esprime tracciando un solo segno e comunque apposto nel riquadro contenente il contrassegno della lista prescelta. E' vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione a pena di nullità del voto così espresso.