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Voto domiciliare per elettori in dipendenza
vitale da apparecchia ture elettromedicali
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione, copia della tessera elettorale, certificato medico, rilasciato dal funzionario medico della Asl da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatura elettromedicali, tali da impedire all' elettore di recarsi al seggio.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa l'abitazione dell'elettore impedito, con l'assistenza di uno degli scrutatori e del segretario del seggio.
Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale con procedura analoga a quello sopraindicata.
Designazioni degli scrutatori
La legge 270/2005 , successivamente modificata dalla L. 22/06, ha variato le modalità di designazione degli scrutatori per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.
L'organo deputato alla designazione degli scrutatori è la commissione elettorale comunale che procede alla nomina degli stessi scegliendoli fra gli elettori iscritti nell' apposito albo comunale e non più procedendo al sorteggio. Tale nomina dovrà essere effettuata all'unanimità dei componenti Cec; ove l'unanimità non sia raggiunta, ciascun componente della Cec
dovrà votare, con riferimento a ciascun ufficio elettorale di sezione, per un nome e sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è sia proclamato eletto il più anziano di età.
Ammissione ai seggi degli osservatori Osce
Il D.L. n. 1 del 3/01/2006 convertito con L. 22/2006 ha previsto anche l'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
Analoghe missioni di monitoraggio da parte degli osservatore Osce sono state già effettuate in altri Stati Europei come la Gran Bretagna, la Spagna, la Federazione Russa, la Francia e la Repubblica Ceca.
Lo specifico intervento normativo si è reso necessario poiché nel nostro ordinamento l'accesso ai seggi elettorali è consentito ai soli elettori oltre naturalmente ai componenti il seggio.