Per: L'UNIONE COMUNALE DEMOCRATICI DI SINISTRA DI VITERBO, in persona del Segretario Responsabile pro tempore, legale rappresentante, Sandro Mancinelli, domiciliato per la carica in Viterbo, Via Genova n.48 presso la sede del Partito ed ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Roma (00187), Via Boncompagni n.93 presso lo studio commerciale della Dr.ssa Silvia Fiorani, mentre è rappresentato e difeso dallAvv. Carlo Mezzetti del Foro di Viterbo, come da procura a margine del presente atto ricorrente;
Contro: Il COMUNE di VITERBO, in persona del Sindaco Pro Tempore, domiciliato per la carica presso il Municipio, in Viterbo Via Ascenzi n.1 - resistente;
PER LANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELLEFFICACIA
1) della Deliberazione della Giunta Comunale n.398 del 22/06/2005, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dal 27/06/2005 al 12/07/2005, con la quale l'ente resistente ha tassativamente vietato le manifestazione di natura politica e sindacale negli spazi pubblici posti all'interno della cinta muraria in occasione e per tutta la durata di eventi festivi, religiosi e popolari strettamente radicati nella tradizione storica e socio-culturale di tutti i viterbesi e in ogni caso in occasione di: Festività Natalizie e Pasquali, S.Pellegrino in Fiore e Settembre Viterbese.;
2) della nota del Comune di Viterbo a firma del Segretario Generale Dr. Rosario Terranova, Prot. n.549/S.G. del 12/09/2005, con la quale si è precisato che la deliberazione n.398/2005 deve essere interpretata nel senso che nei giorni in cui non è prevista alcuna manifestazione del settembre viterbese, i dirigenti e funzionari comunali possono ovviamente procedere al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni di propria competenza, previste dalla vigente normativa, in quanto eventuali richieste non si pongono sostanzialmente in contrasto con la direttiva di cui alla succitata deliberazione della G.C..
3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
F A T T O
In data 16/06/2005 l'Unione Comunale dei Democratici di Sinistra di Viterbo ha depositato presso il Municipio una richiesta di occupazione del suolo pubblico, per lo svolgimento dell'annuale Festa dell'Unità.
Ormai da vari anni tale appuntamento politico viene organizzato dai D.S. di Viterbo nel mese di settembre in Piazza del Gesù, nel centro storico cittadino.
Prima che il dirigente competente si pronunciasse sulla richiesta, e con il deliberato proposito di impedire lo svolgimento delliniziativa politica, la Giunta Comunale di Viterbo ha emanato la deliberazione n.398, con la quale si è stabilito che in occasione e per tutta la durata di eventi festivi, religiosi e popolari strettamente radicati nella tradizione storica e socio-culturale di tutti i viterbesi e in ogni caso in occasione di: Festività Natalizie e Pasquali, S.Pellegrino in Fiore e Settembre Viterbese (all.1).7
Al fine di comprendere la effettiva portata del divieto, si evidenzia che il Settembre Viterbese è una iniziativa che si tiene annualmente a Viterbo a partire dalla seconda metà di agosto sino alla seconda metà di ottobre.
Nel 2005 il Settembre Viterbese ha avuto inizio il 19/08 e si è concluso il 23/10. Le iniziative del programma si sono svolte in trentasette differenti giorni.
Come è noto le Festività Natalizie hanno invece inizio l'otto dicembre di ogni anno e terminano il sei gennaio dell'anno successivo, mentre quelle pasquali occupano otto giorni ai quali vanno aggiunte le cinque settimane della Quaresima.
Infine, S.Pellegrino in Fiore si svolge annualmente, per alcuni giorni, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio (all.11).
In definitiva, solo a considerare le occasioni espressamente menzionate nella deliberazione n.398, il divieto di manifestazioni politiche e sindacali copre un arco temporale pari a quasi centocinquanta giorni all'anno.
Oltre che alle ricorrenze menzionate il divieto si estende poi ad altri, non meglio identificati, eventi festivi, religiosi e popolari strettamente radicati nella tradizione storica e socio-culturale di tutti i viterbesi.
Quanto alla efficacia territoriale della deliberazione si precisa che la Città di Viterbo, sebbene di dimensioni ridotte, ha un centro non esiguo, tutto racchiuso all'interno delle Mura cittadine.
Le vie e le piazze poste all'interno della cinta muraria, che la Giunta Comunale pretenderebbe di sottrarre alle libertà costituzionali dei viterbesi, rappresentano il centro sociale ed economico della vita cittadina.
Per queste ragioni gli eventi che si tengono fuori dalle Mura hanno sui cittadini un riscontro molto più ridotto.
A fronte di un tale dispositivo la deliberazione non contiene in narrativa alcuna spiegazione razionale del drastico divieto imposto ai cittadini.
La motivazione delle deliberazione è infatti incongrua e generica e dimostra come il provvedimento sia stato emanato in modo strumentale, con l'evidente finalità di limitare le possibilità di incontro tra la città e le forze politiche di opposizione.
Testualmente nella motivazione si legge:Considerato che: - negli anni passati sono sorti notevoli inconvenienti, (peraltro anche di ordine pubblico), allorquando nelle vie e piazze pubbliche poste all'interno delle cinta muraria della città di Viterbo sono state autorizzate delle manifestazioni di natura politica e/o sindacale in concomitanza con momenti di particolare affluenza di gente dovuti a importanti festività civili e religiose e/o ad eventi ed appuntamenti ricorrenti, ormai facenti parte della tradizione della nostra città, quali ad esempio la manifestazione di S.Pellegrino in fiore e il Settembre viterbese;
- sembra opportuno pertanto regolamentare l'autorizzazione all'uso delle aree e degli spazi pubblici posti all'interno della cinta muraria della città privilegiando e ovviamente dando la priorità e l'esclusività agli eventi festivi, religiosi e popolari strettamente connessi alla tradizione socio-culturale viterbese che coinvolgono la cittadinanza nella sua globalità nei confronti di manifestazioni la cui connotazione precipua è invece quella di essere di parte;
- che è quindi necessario emanare apposita direttiva nei confronti dei dirigenti interessati alle sottoscrizioni delle autorizzazioni per quanto di loro competenza (all.1).
A tale narrativa fa poi seguito il dispositivo che si è innanzi riportato.
Dopo l'emanazione della deliberazione n.398/2005 la parte ricorrente non ha più ricevuto alcuna risposta espressa in merito alla richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata il 16/06/2005.
I Democratici di Sinistra hanno quindi dovuto rinunciare una prima volta ad organizzare la Festa de l'Unità, che si sarebbe dovuta tenere a Piazza del Gesù tra l'8/09/2005 e l'11/09/2005.
La deliberazione, dopo la sua emanazione, ha suscitato aspre polemiche e dure prese di posizione da parte di varie forze politiche (all.10)
Anche all'interno della stessa maggioranza che regge il Comune di Viterbo, sono emerse posizioni critiche nei confronti del provvedimento.
Confidando nel buon senso degli amministratori, i D.S. di Viterbo, in data 30/08/2005, hanno presentato in Municipio una seconda richiesta di occupazione del suolo pubblico, per organizzare la Festa de l'Unità a Piazza del Gesù il 16/09/2005.
In questa circostanza il Comune di Viterbo ha risposto con un espresso diniego.
Con missiva datata 01/09/2005 Prot.12263, a firma del Dirigente Dott. Manetti, il Comune di Viterbo ha reso noto ai Democratici di Sinistra di Viterbo che l'istanza innanzi richiamata non può essere accolta ai sensi della direttiva emanata dalla G.C. con atto n.398 del 22/06/20005 con cui si vieta di concedere suolo pubblico, per manifestazioni di natura politica, nelle vie e piazze all'interno della cinta muraria durante eventi festivi, religiosi e popolari ed in particolare in occasione del Settembre Viterbese (all.3).
I Democratici di Sinistra hanno perciò dovuto rinunciare una seconda volta ad una iniziativa politica programmata.
Anche in tale circostanza vi sono state accese polemiche ed iniziative di vera e propria disobbedienza civile.
In particolare il Partito della Rifondazione Comunista, avendo ottenuto un diniego alla richiesta di suolo pubblico per la raccolta delle firme in favore dell'On.Bertinotti in vista delle elezioni primarie del centro sinistra, ha deciso di tenere comunque l'iniziativa.
La raccolta di firme si è pertanto tenuta, nel centro di Viterbo, alla presenza di assessori provinciali e regionali e di altri eletti di quel partito (all.10)
Di fronte alla grave situazione che si stava delineando anche il Questore di Viterbo, Dr. Salvatore Surace, ha ritenuto di dover manifestare pubblicamente, attraverso la stampa locale, la sua contrarietà al contenuto della deliberazione n.398 (all.10).
Ciò nonostante il Comune di Viterbo non ha inteso provvedere alla revoca della deliberazione contestata.
L'ente resistente ha invece tentato di porre in essere un espediente amministrativo per rendere meno palese l'anticostituzionalità della sua deliberazione.
Quando ormai la Festa de l'Unità del 16/09/2005 era stata disdetta e comunque non sussistevano i tempi tecnici per organizzarla, è stata inviata ai D.S. di Viterbo un'ulteriore nota a firma del Dott. Manetti, datata 13/09/2005.
In tale missiva testualmente si legge: La presente per comunicare al Partito in indirizzo, che il diniego espresso da questo Ufficio con nota del 01/09/05 prot. n. 12263, relativamente all'occupazione di cui all'oggetto, può essere superata in considerazione del fatto che come chiarito con nota Segretario Generale prot. n. 549/S.G. del 12/09/05, possono essere concessi gli spazi pubblici nei giorni in cui non è prevista alcuna manifestazione del Settembre Viterbese....(all.4).
Con la lettera in esame la parte ricorrente è venuta a conoscenza che, nell'ambito della vicenda amministrativa per cui è causa, era stato emanato un ulteriore provvedimento a firma del Segretario generale Dr. Rosario Terranova.
Nella nota in questione il Dr. Terranova informava i dirigenti preposti al rilascio delle autorizzazioni che la Giunta Municipale, nella seduta del 9.9.2005, a proposito della deliberazione di cui all'oggetto, ha esplicitato la propria volontà nel senso che nei giorni in cui non è prevista alcuna manifestazione del settembre viterbese, i dirigenti e funzionari comunali possono ovviamente [sic! NDR] procedere al rilascio delle concessioni e/o delle autorizzazioni di propria competenza, previste dalla vigente normativa, in quanto eventuali richieste non si pongono sostanzialmente in contrasto con la direttiva di cui alla succitata deliberazione della G.C. (all.2).
Alla luce di tale improbabile interpretazione nessuna manifestazione politica e sindacale può pertanto essere autorizzata nel centro di Viterbo nei 35-40 giorni in cui si svolgono iniziative del Settembre Viterbese. Ciò anche quando gli spettacoli si svolgono in luoghi chiusi, fuori dal centro cittadino o in uno spazio ed in un tempo circoscritto.
Nulla stabilisce invece il provvedimento del Segretario generale in merito ai divieti posti a tutela delle altre ricorrenze (S.Pellegrino in Fiore, Festività Pasquali, Festività Natalizie e altri eventi), per le quali il divieto è da intendersi quindi esteso anche ai giorni in cui non è prevista alcun evento pubblico.
Come si preciserà di seguito, l'atto del Dr. Terranova è a sua volta illegittimo e non elimina in alcun modo la natura abnorme ed incostituzionale della deliberazione n.398/2005.
I provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede lannullamento per i seguenti
M O T I V I
1) Nullità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di attribuzione Carenza in astratto del potere
Si ritiene che la deliberazione n.398/2005, e conseguentemente la nota a firma del Segretario Generale Dr. Rosario Terranova Prot. n.549/S.G. del 12/09/2005, non siano semplicemente annullabili, ma siano affette dal più grave vizio della nullità.
Come noto il vizio della nullità, elaborato da dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni, è stato positivizzato dal legislatore con la L.15/2005, che ha introdotto l'art.21 septies nella L.241/1990.
L'articolo menzionato prevede quattro ipotesi di nullità, tra cui il difetto assoluto di attribuzione.
La dottrina si è divisa sulla interpretazione da fornire alla fattispecie del difetto di attribuzione.
Vi sono infatti autori che ritengono che la fattispecie riguardi esclusivamente la carenza del potere in astratto e vi sono altri interpreti che sono propensi ad estendere il vizio in esame all'incompetenza assoluta.
Nel caso concreto si ritiene che la questione interpretativa non si ponga, poiché i provvedimenti che vengono in rilievo sono affetti dal più grave vizio della carenza di potere in astratto.
Il Comune di Viterbo, con l'emanazione della deliberazione n.398 e del successivo atto del Dr.Terranova, ha infatti esercitato un potere che l'ordinamento giuridico non attribuisce ad alcuna Amministrazione.
In altri termini i provvedimenti che hanno disposto la sospensione dell'esercizio delle libertà costituzionali all'interno delle Mura della Città di Viterbo sono atti abnormi.
A tal proposito occorre considerare preliminarmente che gli atti sub iudice interferiscono pesantemente con la libertà di riunione e con la libertà di manifestazione del pensiero, previste rispettivamente dagli art.17 e 21 della nostra Carta Costituzionale.
In particolare la deliberazione n.398 pone dei limiti di carattere generale all'esercizio da parte dei cittadini all'esercizio dei richiamati diritti costituzionali.
Nel nostro ordinamento le libertà costituzionali possono però subire restrizioni di carattere generale solo eccezionalmente, in ipotesi tipizzate dalla legge.
Per quanto concerne i diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, limitazioni generali sono previste dal nostro ordinamento in caso di dichiarazione dello stato di guerra e dello stato di pericolo pubblico (artt. 78 Cost e 214 e segg. T.U.L.P.S.).
Al di fuori di tali ipotesi, la legge prevede la possibilità di vietare assembramenti e riunioni non in modo generico ed indeterminato, come stabilito dalla Giunta Comunale di Viterbo, ma in relazione a specifiche e comprovate situazioni.
E' il caso ad esempio dell'art. 2 T.U.L.P.S. che stabilisce la possibilità per il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica di emettere i provvedimenti indispensabili al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (norma peraltro da interpretarsi alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n.8/1956 e n.26/1961).
Analogo potere, per specifiche ipotesi, è anche attribuito al Questore ai sensi dell'art.18 T.U.L.P.S.
Nel caso in esame appare evidente che i provvedimenti di cui si discute pongono delle limitazioni generali all'esercizio delle libertà costituzionali al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge.
Gli atti impugnati risultano pertanto radicalmente nulli in quanto emessi nell'esercizio di un potere che non è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione.
Ad ulteriore riprova della abnormità della deliberazione n.398 e dell'atto del Segretario generale si consideri come negli stessi non si faccia alcuna menzione dei periodi elettorali.
Le Festività Pasquali, S.Pellegrino in Fiore e, in caso di votazioni autunnali, il Settembre Viterbese e le festività di S.Rosa, cadono a ridosso delle date in cui normalmente si tengono le elezioni ed i referendum.
In base a quanto disposto dal Comune di Viterbo, anche in tali occasioni, le forze politiche cittadine non potrebbero tenere manifestazioni politiche all'interno delle Mura.
Una simile previsione, oltre a confliggere con il comune buon senso, appare di inaudita gravità in termini giuridici.
L'ordinamento italiano tutela con estremo rigore, anche con norme penali di particolare severità, l'esercizio delle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero nei periodi elettorali.
L'art. 99 del D.P.R. 30/03/1957 n.361 stabilisce infatti che Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è la reclusione da due a cinque anni.
Il vizio della nullità per difetto assoluto di attribuzione non riguarda soltanto la deliberazione n.398/2005 (all.1), ma anche il provvedimento a firma del Dr. Rosario Terranova, Prot. n.549/S.G. del 12/09/2005 (all.2).
Si tratta infatti di un atto strettamente connesso alla deliberazione n.398/2005 e ne condivide pertanto le illegittimità.
2) Incompetenza assoluta per materia
Si è precisato con il precedente motivo di impugnazione che lordinamento giuridico italiano non conferisce ad alcuna amministrazione il potere di emettere provvedimenti del tenore di quelli impugnati.
In ogni caso si ribadisce che i Comuni non hanno attribuzioni che permettano loro di vietare pubbliche manifestazioni.
Ai Comuni compete infatti esclusivamente l'autorizzazione ai fini dell'occupazione del suolo pubblico, senza alcuna valutazione sulle questioni di ordine pubblico.
In un caso analogo a quello in esame (anche se di minore gravità), il T.A.R. del Veneto ha avuto modo di precisare che Non sussiste in capo al sindaco il potere di valutare, nell'ambito del giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il profilo relativo all'ordine pubblico (T.A.R. Veneto 12/05/1998 n.678).
Nel caso concreto appare evidente che il Comune di Viterbo ha adottato provvedimenti di ordine pubblico.
Al di là del riferimento espresso al concetto di ordine pubblico, che pure si trova nella motivazione, la deliberazione n.398/2005 si basa infatti su valutazioni (generiche, erronee e pretestuose) chiaramente riferibili a tale nozione giuridica.
Ciò è evidente se si considera l'ambito oggettivo del divieto, che colpisce esclusivamente le manifestazioni politiche e sindacali e non quelle di altra natura.
Inoltre dalle confuse argomentazioni che la deliberazione contiene in motivazione si evince che il Comune di Viterbo, con tale provvedimento, avrebbe inteso tutelare beni quali la quiete, la sicurezza e lordinato svolgimento della vita cittadina, che rientrano pienamente nel concetto di ordine pubblico.
Si ribadisce però che, tra le Autorità Locali, esclusivamente il Prefetto ed il Questore, in tassative ed eccezionali situazioni espressamente previste dall'ordinamento, possono limitare il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero per ragioni di ordine pubblico.
Si deve pertanto ritenere che la Giunta comunale di Viterbo ha invaso una materia del tutto estranea alle competenze comunali.
Tale conclusione è peraltro confermata dalla decisa presa di posizione che sulla vicenda ha assunto il Questore di Viterbo e della quale si è fatta menzione in narrativa.
Anche qualora il Tribunale adito ritenesse di non accogliere il precedente motivo di impugnazione, dovrebbe pertanto dichiarare la nullità (o annullare) i provvedimenti impugnati per vizio di incompetenza assoluta per materia.
3) Violazione dell'art.17 Costituzione
Ai sensi dell'art. 17, Co.1 della Costituzione I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi .
Il 3° comma stabilisce invece che: Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.
Come è noto l'avviso al quale fa riferimento la norma in questione è previsto dall'art. 18 T.U.L.P.S., che impone di preavvertire il Questore almeno tre giorni prima di una riunione in luogo pubblico.
Senza ripetere le considerazioni già svolte in precedenza, gli atti che si impugnano sono in evidente contrasto con l'art. 17 della Costituzione.
4) Violazione art. 21, co.1 Costituzione
I provvedimenti in rilievo risultano altresì in stridente contrasto con le disposizioni previste dall'art.21 della Costituzione.
Si è più volte precisato che la deliberazione n.398/2005 pone limiti in modo specifico alle riunioni ed alle iniziative di carattere politico e sindacale.
L'art. 21, co.1 stabilisce che Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Le manifestazioni politiche e sindacali che la deliberazione n.398 intende vietare, sono indubbiamente finalizzate alla divulgazione del pensiero politico e sono pertanto tutelate ai sensi della norma richiamata.
Come già dedotto, gli atti in esame rappresentano una indebita limitazione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e sono quindi in contrasto con lart.21 Cost.
5) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti
I notevoli inconvenienti (peraltro anche di ordine pubblico) che sono stati evocati dalla Giunta Comunale a giustificazione del provvedimento, non hanno mai avuto luogo.
Per quanto concerne le iniziative tenute dai Democratici di Sinistra, nessun problema di rilevanza pubblica, tanto meno relativo all'ordine, si è mai verificato.
E anche da escludere che le manifestazioni organizzate dalle tante organizzazioni presenti in città, abbiano mai dato luogo a violenze o ad intemperanze tali da turbare la quiete cittadina. Né peraltro la deliberazione precisa alcunché sul punto.
Vi è pertanto un travisamento dei fatti che vengono dedotti a pretesto per lemanazione della deliberazione n.398 e del successivo atto del Segretario generale.
6) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione
Oltre ai profili di illegittimità che si sono evidenziati nei precedenti motivi di impugnazione, la motivazione ed il dispositivo della deliberazione n.398/2005 recano una lunga serie di contraddizioni e di illogicità.
Nella motivazione del provvedimento si fa riferimento a momenti di particolare affluenza nel centro cittadino. Ora il numero dei giorni in cui durante l'anno si registra una particolare presenza di persone all'interno della cinta muraria di Viterbo è molto ridotto. Con il provvedimento impugnato si vietano invece le manifestazioni politiche e sindacali per circa centocinquanta giorni.
Vi è quindi una evidente sproporzione tra i fatti dedotti in motivazione ed il dispositivo del provvedimento.
Sempre con riferimento alla illogicità della motivazione, si rileva come nella stessa si faccia menzione della necessità di dare ...l'esclusività agli eventi festivi, religiosi e popolari.
Senza ritornare su considerazioni che si sono già svolte, in materia di libertà di riunione non può sussistere alcuna esclusività.
In ogni caso, tranne particolarissime eccezioni, il centro cittadino è sufficientemente grande per accogliere contemporaneamente diverse riunioni.
Non sussiste alcuna necessità di comprimere le libertà dei cittadini.
E bene anche evidenziare che molti degli eventi che si svolgono durante il Settembre Viterbese sono tenuti fuori dalle Mura cittadine o addirittura in luoghi chiusi. Inoltre le rappresentazioni e le iniziative che si svolgono nelle vie e nelle piazze del centro (con la sola eccezione dei festeggiamenti del 2,3 e 4 settembre in onore di S.Rosa), sono organizzati in spazi ed in orari circoscritti ed alla presenza di un numero non elevatissimo di persone.
Si consideri anche che il S.Pellegrino in Fiore si svolge esclusivamente nel quartiere medioevale della città, senza coinvolgere il centro economico e sociale di Viterbo.
Assolutamente inspiegabile è poi la menzione contenuta nella deliberazione n.398 delle Festività Pasquali e Natalizie.
In tali occasioni non vi sono infatti particolari iniziative nel centro cittadino.
Si deve dedurre che la Giunta Comunale di Viterbo ritiene sconveniente che in tali periodi vi siano iniziative politiche (tanto più se organizzate da avversari politici).
Altro elemento di contraddittorietà è dato dallambito oggettivo del divieto.
La Giunta Comunale ha infatti selezionato accuratamente gli eventi da impedire, vietando esclusivamente le manifestazioni politiche e sindacali.
Analogo divieto non è esteso alle iniziative di altra natura (sportiva, religiosa, folcloristica ecc.), che pure, nei periodi cui fa riferimento la deliberazione, si tengono all'interno della cinta muraria cittadina.
Tale disparità appare del tutto illogica e sintomo dello sviamento di potere che caratterizza la deliberazione impugnata.
Se si assume che cè un problema di eccessiva affluenza in determinati periodi, non si comprende perché vengano vietate le sole manifestazioni politiche e sindacali e non quelle di altra natura.
In realtà è intenzione dell'Amministrazione di Viterbo ridurre quanto più possibile la visibilità delle forze politiche avverse all'attuale giunta e segnatamente dei Democratici di Sinistra.
7) Incompetenza relativa della nota del Comune di Viterbo a firma del Segretario Generale Dr. Rosario Terranova, Prot. n.549/S.G.
Oltre a quanto precisato nel secondo motivo di impugnazione, un ulteriore specifico profilo di incompetenza relativa riguarda la nota a firma del Dr. Rosario Terranova.
Con tale atto il Segretario Generale, al di fuori di ogni sua prerogativa istituzionale, pretende di attribuire uno specifico significato letterale ad una deliberazione di Giunta.
Si aggiunga inoltre che l'interpretazione fornita dal Dr. Terranova è palesemente in contrasto con la lettera della deliberazione n.398.
Il provvedimento impone infatti un divieto tassativo alle manifestazioni politiche e sindacali in occasione e per tutta la durata di eventi festivi, religiosi e popolari .... e fa poi specifico riferimento ad iniziative e ricorrenze che si protraggono nel tempo.
Il senso letterale del dispositivo della delibera è chiaramente quello di limitare le manifestazioni politiche e sindacali per l'intero arco temporale in cui si protraggono le ricorrenze, ivi compresi i giorni in cui non siano state organizzate iniziative.
Di fatto la nota del Segretario Generale, al fine di ridurre gli effetti nefasti della deliberazione della Giunta, la modifica.
E' però ovvio che al Segretario Generale non compete una simile attribuzione.
Le deliberazioni emanate dalla Giunta comunale non possono certamente essere interpretate in modo vincolante o addirittura modificate dal Segretario Generale.
Vi è quindi un vizio di incompetenza relativa a carico dell'atto in esame.
Sulla sospensione dellefficacia
Sussistono tutti i requisiti per la concessione della sospensiva dei provvedimenti impugnati.
Circa il presupposto del fumus boni iuris si rinvia ai molteplici profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, già evidenziati con i motivi d impugnazione.
L'assoluta illegittimità di tali atti è manifesta e risulta evidente già dalla loro lettura, senza necessità di particolari approfondimenti.
Altresì sussistente risulta il presupposto del periculum in mora.
La deliberazione n.398/2005, limitando l'esercizio delle libertà democratiche, produce ogni giorno un danno irreparabile alla vita sociale e politica della città, a prescindere da ogni altra considerazione.
Ma a rendere, se possibile, ancor più grave la situazione è l'importante scadenza elettorale fissata per l'anno venturo.
Nel 2006 si svolgeranno infatti le elezioni politiche, in una data che attualmente non è ancora stata stabilita con certezza, ma che sarà compresa tra i mesi di aprile e di maggio.
In vista di tale appuntamento la parte ricorrente, come del resto le altre forze politiche cittadine, hanno in programma di intensificare notevolmente l'attività politica, con manifestazioni ed iniziative da svolgersi prevalentemente all'interno delle Mura cittadine.
La deliberazione n.396/2005 rappresenta un gravissimo ostacolo allo svolgimento della compagna elettorale, che nei prossimi mesi si annuncia particolarmente accesa.
La limitazione delle manifestazioni politiche nei mesi che ci separano dalle elezioni politiche rappresenta quindi un vulnus irreparabile a beni costituzionali di rilevanza primaria.
Peraltro alcune delle ricorrenze espressamente indicate nella deliberazione n.398 (Festività Pasquali e S.Pellegrino in Fiore), cadono proprio nel mese di aprile.
Di fatto la campagna elettorale è già iniziata e i Democratici di Sinistra hanno programmato diverse iniziative politiche nel centro cittadino.
Senza la concessione della sospensione dei provvedimenti in esame, gli aderenti ai D.S. di Viterbo sarebbero privati della possibilità di organizzare liberamente le loro manifestazioni politiche.
Come risulta dalla documentazione che si allega, i competenti organi dell'Unione dei Democratici di Sinistra di Viterbo hanno già deliberato di realizzare una manifestazione di due giorni da svolgersi, nel centro storico di Viterbo, nel mese di dicembre (all.7).
E' evidente che il perdurare dell'efficacia delle deliberazioni che si impugnano e' destinato a provocare un danno irreparabile al partito istante e, più in generale, alla vita sociale e politica della città di Viterbo.
P.Q.M.
si chiede che il T.A.R. del Lazio, ogni contraria istanza disattesa e con riserva di motivi aggiunti:
1) voglia preliminarmente sospendere lefficacia dei provvedimenti impugnati;
2) nel merito voglia dichiarare la nullità, o se del caso disporre l'annullamento, dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, per le ragioni che si sono esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato.
L'Unione Comunale dei Democratici di Sinistra di Viterbo si riserva espressamente la facoltà di agire con separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
Parte ricorrente si riserva inoltre il diritto di impugnare, ai sensi dell'art.21 bis L.1034/1971, il silenzio del Comune di Viterbo sull'istanza di occupazione del suolo pubblico, presentata il 16/06/2005 e menzionata in narrativa.
Si producono i seguenti documenti in copia:
1) Copia conforme Deliberazione della G.C. Del Comune di Viterbo n.398 del 22/06/2005;
2) nota del Segretario Generale Prot. n.549/S.G. Del 12/09/2005;
3) diniego alla richiesta di concessione del suolo pubblico Prot. n.01/09/2005 a firma del Dott. Manetti; 4) revoca del diniego Prot. n.12720 del 13/09/2005;
5) programma del Settembre Viterbese 2005; 6) dichiarazione del Presidente dell'Assemblea Congressuale dell'Unione dei Democratici di Sinistra di Viterbo relativa all'elezione del Segretario Responsabile Sandro Mancinelli;
7) dichiarazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza della Direzione Comunale dei Democratici di Sinistra di Viterbo in ordine alle iniziative politiche da tenere nel mese di dicembre;
8) Statuto nazionale dei Democratici di Sinistra;
10) Statuto regionale del Lazio dei Democratici di Sinistra; 1
0) n.14 articoli di stampa relativi alla deliberazione n.398/2005; 11) articolo ANSA su S.Pellegrino in fiore del 29/04/2005.
Avv. Carlo Mezzetti